Nelle mutue assicuratrici scioglimento del rapporto sociale se cessa il rapporto assicurativo
La presenza dei soci sovventori è possibile solo se espressamente prevista dall’atto costitutivo
Con la sentenza n. 11765/2023, il Tribunale di Roma prende in esame due aspetti di primario rilievo della disciplina, dettata dagli artt. 2546-2548 c.c., sulle mutue assicuratrici, ossia l’interconnessione fra rapporto assicurativo e rapporto sociale, da un lato, e la differenza fra soci assicurati e soci sovventori, dall’altro.
La vicenda processuale cui la sentenza si riferisce aveva preso avvio dal decreto ingiuntivo con cui una mutua assicuratrice aveva chiesto il pagamento delle spese di gestione societaria che essa riteneva dovute da una spa, in qualità di socia assicurata, per il primo trimestre dell’anno 2017, prima che la spa – interamente partecipata dalla Regione Lazio, per la quale la società svolgeva il servizio di trasporto pubblico operando come società in house ...
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