Il rigetto della domanda di concordato non ne determina l’abusività
Gli amministratori sono responsabili solo se conoscevano l’assenza dei presupposti per la domanda
La sentenza n. 2981/2023 del Tribunale di Firenze presenta diversi aspetti di interesse con riguardo al tema dell’azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dal curatore fallimentare di una spa, ex art. 146 del RD 267/42, nei confronti di amministratori, sindaci, revisore e professionisti incaricati di valutare la fattibilità di una proposta di concordato preventivo presentata prima del fallimento della società.
Il Tribunale, peraltro, dopo aver esaminato in dettaglio le posizioni delle varie parti in causa, giunge a escludere, vuoi per motivi processuali, vuoi per ragioni di merito, qualsivoglia responsabilità dei convenuti.
Tra le molte questioni oggetto di trattazione si segnala quella relativa agli eventuali profili di abusività di una domanda di concordato preventivo ...
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