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Nel nuovo Patent box anche i costi «extra-Ue» sostenuti prima del rimpatrio

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 aprile 2024

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La circolare Assonime n. 4 del 23 febbraio 2024, è stata aggiornata ieri per tener conto delle modifiche apportate al provv. n. 48243/2022 (attuativo della disciplina in materia del c.d. “nuovo Patent box”), dal provv. n. 52642/2023.

La citata circolare ha esaminato il regime agevolato di cui all’art. 6 del DLgs. 209/2023, che consiste nella detassazione del 50% del reddito relativo alle attività economiche trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese extra-Ue (c.d. “reshoring”). Il § 4, in particolare, analizza il rapporto tra detto regime e il c.d. “meccanismo premiale” previsto dalla disciplina del nuovo Patent box, che si sostanzia in una deduzione del 110% (c.d. “super deduzione”) per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione di nuovi IP negli otto periodi d’imposta precedenti all’ottenimento di un titolo di privativa industriale.

Laddove (ad esempio) l’ottenimento del titolo di privativa su un nuovo IP avvenga dopo il rimpatrio in Italia dell’attività, i costi sostenuti successivamente al rimpatrio (e ricompresi negli otto periodi d’imposta precedenti) sono agevolabili secondo il meccanismo premiale: l’imponibile, al netto della “super deduzione”, sarà quindi poi ridotto del 50% per effetto del regime sul reshoring.

In tal caso, Assonime ammetterebbe la possibilità di computare, ai fini di tale deduzione, anche i costi sostenuti all’estero nel Paese extra-Ue prima del rimpatrio (pur sempre nel periodo di osservazione previsto), a condizione che si tratti di un Paese che garantisca un adeguato scambio di informazioni. Ciò in quanto, a fronte delle modifiche apportate dal provv. n. 52642/2023, tra le attività rilevanti (per la “super deduzione”) rientrano anche quelle svolte in laboratori o strutture situati in Paesi extra-Ue che consentono un adeguato scambio di informazioni.

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