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Diritto di accesso ai dati del lavoratore non limitabile, indipendentemente dai fini della richiesta

/ REDAZIONE

Sabato, 4 maggio 2024

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Il Garante della Privacy ha ribadito il diritto del lavoratore di accedere ai dati personali conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta col provvedimento del 7 marzo 2024 n. 137, diffuso con la newsletter di ieri. 

Il caso di specie traeva origine da un’istanza di accesso ai dati personali avanzata nei confronti di una banca da una ex dipendente, realizzata al fine di conoscere quali informazioni potevano aver dato luogo a una sanzione disciplinare nei suoi confronti.

La banca non aveva fornito un adeguato riscontro alla richiesta e aveva consegnato solo un elenco incompleto dei documenti raccolti, sostenendo al contempo di non aver trasmesso alla ex dipendente tale documentazione per tutelare il diritto di difesa e la riservatezza dei terzi coinvolti, nonché per l’assenza di interesse all’accesso da parte della reclamante.

Sulla scia di un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia, il Garante della Privacy ha evidenziato come la finalità del diritto di accesso sia quella di consentire all’interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l’esattezza, indipendentemente dalla finalità della richiesta.

A conferma di ciò, in virtù delle disposizioni del Regolamento, non è chiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare i motivi della richiesta. Tale interpretazione è stata, peraltro fatta propria dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), mediante l’approvazione delle Linee guida sul diritto di accesso.

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