L’errore nella PEC non giustifica il rimborso anomalo IVA
Se sono scaduti i termini per l’emissione della nota di credito, è più difficile il recupero dell’imposta
Qualora il creditore di un soggetto sottoposto a una procedura concorsuale non abbia emesso la nota di variazione IVA entro i termini previsti dalla normativa, l’imposta non può essere recuperata laddove risulti che il termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.
L’avere indicato al curatore fallimentare un indirizzo PEC errato non è stata considerata dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 153 di ieri, una circostanza tale da consentire al creditore il recupero dell’IVA mediante il c.d. “rimborso anomalo” di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72.
Il caso esaminato, nella risposta a interpello in argomento, concerne un soggetto passivo che, nel 2005, aveva reso prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA ...
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