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Fuori campo IVA le somme versate al Comune a titolo di misure compensative

/ REDAZIONE

Giovedì, 31 ottobre 2024

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Con la risposta a interpello n. 212 di ieri, 30 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che costituiscono erogazioni di denaro, non soggette a IVA, le somme identificate come “misure di compensazione” versate da una società a un Comune in forza di una convenzione stipulata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel territorio del Comune medesimo.

Nel caso specifico, la convenzione prevedeva l’obbligo della società di versare annualmente delle somme qualificate come “misure di compensazione” e di realizzare c.d. “interventi di mitigazione”.
Da parte sua, il Comune si impegnava a utilizzare le risorse così ottenute per la realizzazione di interventi a beneficio della collettività.

Secondo l’Agenzia, dunque, dai termini della convenzione non risultava che il Comune avesse assunto alcuna obbligazione nei confronti della società a fronte della corresponsione delle somme in parola.
Inoltre, dette somme apparivano definite nel rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010 (che detta le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Considerato, dunque, il contenuto della convenzione e il quadro normativo dal quale lo stesso schema di convenzione traeva origine, l’Agenzia ha ritenuto che nel caso specifico le somme che il Comune riceveva non costituissero il corrispettivo di una controprestazione cui il Comune era tenuto verso la società, non individuandosi al riguardo alcuna prestazione di servizi ex art. 3 del DPR 633/72. Esse rappresentavano, piuttosto, erogazioni aventi le caratteristiche di misure compensative e di riequilibrio ambientale, qualificabili come cessioni di denaro fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del medesimo DPR 633/72.

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