Il contratto risolto unilateralmente non determina l’irrilevanza ai fini IVA
Il corrispettivo dell’operazione corrisponde a quanto era stato pattuito dalle parti
La risoluzione ingiustificata di un contratto d’opera determina comunque l’assoggettamento a IVA della prestazione che non è stata materialmente completata. Il corrispettivo da assumere quale base imponibile dell’operazione è rappresentato dalla somma che era stata contrattualmente pattuita tra le parti. Tale principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza di ieri, relativa alla causa C-622/23.
Il caso oggetto della pronuncia riguarda la costruzione di un complesso immobiliare. Il contratto per la realizzazione dell’opera è stipulato tra due società, le quali pattuiscono un corrispettivo unitario (comprensivo di IVA) e le relative condizioni in caso di inadempimento.
Tre mesi dopo la firma del contratto e dopo che i lavori ...
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