Escluse da split payment le operazioni senza pagamento del corrispettivo
Il meccanismo della scissione non si applica nel caso di compensazione di crediti o permuta
Nell’ambito delle operazioni verso pubbliche amministrazioni o altri soggetti di natura pubblica (inseriti negli appositi elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF), può accadere che il corrispettivo non sia pagato in forma monetaria.
È, infatti, possibile che solo una parte del compenso dovuto sia effettivamente corrisposto, mentre un’altra parte sia oggetto di compensazione con altri crediti vantati dalla P.A. (o ente assimilato) nei confronti del fornitore.
Una condizione di questo tipo pone dubbi in merito alle modalità di applicazione dello split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72.
La prassi si è espressa sul punto, escludendo la disciplina della scissione dei pagamenti per le operazioni intercorrenti tra le P.A. (o enti assimilati), “ogni qual volta l’assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 27/2017; § 2).
Il chiarimento è stato fornito con riguardo al caso particolare in cui entrambi i soggetti sono riconducibili all’ambito applicativo dello split payment, in ragione del fatto che il fornitore “ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli” e dell’affidabilità fiscale degli operatori coinvolti.
Pur in assenza di una norma primaria o secondaria che escluda la scissione dei pagamenti, nella fattispecie verrebbe soddisfatta la “logica della semplificazione degli adempimenti, in assenza di concreti rischi di inadempimento degli obblighi di versamento” (circ. n. 27/2017).
L’Agenzia si è pronunciata, inoltre, su una fattispecie assimilabile a quella appena descritta, vale a dire il caso in cui il pagamento di una prestazione di servizi avvenga mediante un’operazione permutativa, ai sensi dell’art. 1552 c.c.
Anche in questa circostanza sono ravvisate, nel citato documento di prassi, le “medesime esigenze di semplificazione” e, nonostante l’art. 11 del DPR 633/72 stabilisca che le singole prestazioni o cessioni che configurano la permuta debbano essere valorizzate singolarmente ai fini IVA, si ritiene che la disciplina dello split payment “non sia conciliabile con il negozio permutativo in ragione delle peculiarità e della disciplina speciale che lo caratterizzano”.
In particolare, viene osservato che “l’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti porterebbe a sminuire e a vanificare la scelta del negozio permutativo” e che l’anzidetto meccanismo richiede “obbligatoriamente un’attribuzione di denaro, sia pure a titolo di IVA, attribuzione non connaturale al negozio permutativo” (circ. n. 27/2017).
A conclusioni parzialmente differenti è possibile pervenire laddove vi sia un eventuale esborso nei confronti del fornitore.
La circ. Agenzia delle Entrate n. 27/2017 ha esaminato l’ipotesi in cui vi sia un conguaglio, di natura monetaria, a integrazione della permuta, precisando che soltanto le predette somme (corrisposte a titolo di conguaglio) rileverebbero ai fini del meccanismo dello split payment.
Il tema esaminato poteva rivestire un certo interesse anche per le prestazioni di servizi di natura edile eseguite nei confronti di un soggetto riconducibile alla disciplina dello split payment, per il quale si rendeva applicabile il superbonus, da ultimo disponibile nella misura del 70%. Si tratta, ad esempio, dei committenti che hanno natura pubblica, inseriti negli appositi elenchi pubblicati dal MEF, come gli IACP (Istituti autonomi per le case popolari).
Si ricorda che le detrazioni edilizie da superbonus erano riconosciute, nel caso degli IACP e degli enti assimilati, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023 (sino al 31 dicembre 2025 per i soli interventi colpiti da eventi sismici successivi al 1° aprile 2009 con dichiarazione dello stato di emergenza), potendo beneficiare anche dell’opzione di sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (sino al 17 febbraio 2023). Mediante tale opzione, la fattura veniva ridotta della quota parte di corrispettivo per la quale il committente poteva beneficiare della detrazione IRPEF/IRES (ad es. 70%).
Con i chiarimenti in tema di superbonus contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2020 (§ 5.3.4), si escludeva l’applicazione dello split payment poiché all’epoca del documento di prassi il superbonus per gli IACP (e simili) era pari al 110% e, pertanto, il committente non doveva effettuare “alcun pagamento del corrispettivo dovuto nei confronti dell’impresa che ha effettuato l’intervento”.
In seguito, poiché lo sconto in fattura era commisurato al 70% (e, dunque, la riduzione del corrispettivo non era più totale), potevano tornare utili le indicazioni della circ. n. 27/2017 per il caso della permuta con parziale conguaglio. Secondo tale logica, lo split payment avrebbe dovuto trovare applicazione per la sola quota parte del corrispettivo versato in forma monetaria.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41