Per i rimborsi IVA garanzia diretta della capogruppo non sempre ammissibile
Con risposta a interpello n. 257 di ieri, 16 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la possibilità di assunzione diretta della garanzia ai fini dei rimborsi IVA, da parte della capogruppo di gruppi societari, non è ammessa nel caso di gruppi il cui patrimonio netto non risulti da un bilancio consolidato redatto ai sensi del DLgs. 127/91.
La norma di riferimento è l’art. 38-bis comma 5 del DPR 633/72, il quale riserva la semplificazione ai gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro.
Secondo quanto già chiarito in passato dalla prassi amministrativa (cfr. fra l’altro C.M. n. 164/98) ai fini in esame:
- non rileva la mera redazione di un bilancio consolidato, ma occorre che esso sia redatto per ottemperare agli obblighi di cui all’art. 25 ss. del DLgs. 127/91;
- per “società capogruppo” deve intendersi il soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato, ossia la società posta al vertice del gruppo.
Nel caso oggetto della risposta n. 257/2024, la procedura della assunzione diretta della garanzia è stata esclusa in quanto tutte le società del gruppo, con la sola eccezione della società italiana istante, non erano residenti nel territorio dello Stato, compresa la capogruppo statunitense. Pertanto, il DLgs. 127/91 non poteva trovare applicazione (cfr. risposta a interpello n. 42/2020).
È stato ritenuto inconferente, peraltro, il richiamo dell’istante alla ris. n. 49/2011, con la quale era stato ammesso che la controllante nazionale nella procedura di liquidazione IVA di gruppo, e capogruppo ai fini del consolidato, prestasse “garanzia diretta” nonostante la stessa non depositasse il proprio bilancio consolidato ma quello della casa madre statunitense.
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