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Blocco automatico per le cessioni anticipate del quinto della pensione

/ REDAZIONE

Sabato, 11 gennaio 2025

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Con il messaggio n. 85/2025 pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in merito alla disciplina dei contratti stipulati dai pensionati con banche o società finanziarie, aventi a oggetto la rinegoziazione di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto della pensione in corso di ammortamento.

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha comunicato che, nell’ottica di semplificare le attività di verifica amministrativa, la procedura telematica denominata “Quote Quinto” è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini previsti dall’art. 39 del DPR 180/50.

Nel dettaglio, tale norma impone alle parti contraenti (pensionati cedenti e banche cessionarie) l’obbligo di osservare il divieto di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno 2 anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio, ovvero almeno 4 anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l’estinzione anticipata della precedente cessione (nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione). Si ricorda inoltre che la Banca d’Italia ha a sua volta precisato come non si possa contrarre una nuova cessione prima che siano stati pagati i due quinti delle rate pattuite nel contratto.

Pertanto, si precisa nel messaggio in commento, qualora i contratti di rinnovo siano stati notificati dalle banche anteriormente alla scadenza dei termini sopra indicati e del pagamento dei due quinti delle rate pattuite nel contratto oggetto di rinnovo, l’INPS, in qualità di terzo debitore ceduto, dovrà emanare un provvedimento di rigetto.

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