Regime speciale IVA per i singoli servizi pre-acquisiti dall’agenzia di viaggi
Con la risposta a interpello n. 80 di ieri, 21 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai sensi dell’art. 74-ter comma 5-bis del DPR 633/72, il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio si applica anche alla fornitura di singoli servizi turistici (es. alloggio, volo), purché gli stessi siano resi da altri soggetti e le agenzie li abbiano acquisiti nella propria disponibilità anteriormente a una specifica richiesta del cliente.
Nel caso esaminato, l’istante chiedeva conferma circa la possibilità di applicare il regime speciale ai servizi di alloggio forniti in nome proprio ai clienti e acquisiti secondo il metodo del “Collect Booking”. Secondo tale metodo, la società acquisiva il diritto di disporre di stanze/alloggi forniti da soggetti terzi in Italia, prima di una eventuale richiesta da parte del viaggiatore, limitandosi poi a notificare la conferma definitiva della prenotazione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello la disamina delle singole clausole contrattuali, ma chiarisce i principi di natura interpretativa che regolano l’applicazione dell’art. 74-ter comma 5-bis del DPR 633/72 alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale.
In particolare, con riguardo alla condizione della previa disponibilità del servizio, l’Agenzia richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3857/2022 e chiarisce che ai fini del regime speciale tale disponibilità va intesa come potere di disporre del servizio effettivamente in qualsiasi momento, in via esclusiva e senza necessità di alcuna autorizzazione, almeno sino a una certa data di scadenza.
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