Ambito circoscritto per la sostitutiva sugli straordinari degli infermieri
Con la risposta a interpello n. 139 di ieri, 20 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva introdotta dalla L. 207/2024 in favore degli infermieri.
Si ricorda che l’art. 1 commi 354-355 della L. 207/2024 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionali e comunali, pari al 5%, sui compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
Stante quanto previsto espressamente dalla norma, l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva è circoscritto ai compensi per lavoro straordinario:
- di cui all’art. 47 del CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo);
- erogati agli “infermieri” dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (requisito soggettivo).
Per l’applicazione dell’agevolazione è quindi necessaria la coesistenza di entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo.
Nella fattispecie oggetto di interpello, l’Agenzia ritiene che l’imposta sostitutiva non può applicarsi ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all’Azienda ospedaliera istante e svolgente “attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche”.
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