Garantita la continuità del credito IVA nella liquidazione giudiziale
Possibile compensare i crediti sorti prima della procedura con i debiti IVA successivi
L’AIDC, con la norma di comportamento n. 230, è intervenuta sul tema della compensazione tra crediti e debiti IVA per l’impresa assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale e sulle alternative concretamente praticabili per il recupero di detti crediti IVA.
La norma di comportamento enuncia, al riguardo, la massima in forza della quale, mentre il debito IVA sorto anteriormente alla liquidazione giudiziale non si compensa con il credito che si genera posteriormente, nel rispetto della par condicio creditorum, il credito IVA generato prima dell’avvio della procedura è compensabile, sia in senso “verticale” che in senso “orizzontale”, con il debito maturato posteriormente, in quanto tali compensazioni non ledono il principio della par condicio.
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