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FISCO

Confisca amministrativa allargata per l’IVA all’import

L’innalzamento della rilevanza amministrativa a 100.000 euro riguarda i tributi doganali diversi dai dazi

/ Lucilla RAFFETTO e Lorenzo UGOLINI

Lunedì, 16 giugno 2025

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Il DLgs. 81/2025 correttivo della riforma fiscale è intervenuto anche sulle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale (DNC), approvate dal DLgs. 141/2024 e, in particolare, sulla disciplina delle sanzioni doganali applicabili alle fattispecie di contrabbando (artt. 78-83 delle DNC).

Tra le modifiche più significative rileva, senza dubbio, l’innalzamento della soglia di punibilità penale per l’IVA all’importazione, che sale da 10.000 a 100.000 euro. Il limite di 10.000 euro fissato per i dazi doganali rimane, invece, invariato.

Ai sensi del nuovo art. 96 delle DNC, pertanto, trova applicazione la sanzione amministrativa, alternativamente, se:
- non vi sono circostanze aggravanti ex art. 88 delle DNC;
- i dazi pretesi sono inferiori a 10.000 euro;
- l’IVA all’importazione contestata è inferiore a 100.000 euro.

L’aumento della soglia di rilevanza penale a 100.000 euro per i tributi diversi dai dazi doganali comporta, tuttavia, un’applicazione più ampia dell’istituto della confisca amministrativa, di cui all’art. 96 comma 7 delle DNC. Tale norma, infatti, dispone l’obbligatorietà della confisca “delle merci oggetto dell’illecito”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 28/2024, distinguendo tra “confisca a seguito del reato di contrabbando” e “confisca a seguito di illecito di contrabbando”, ha iniziato a delineare la disciplina della misura ablativa.

In particolare, con riferimento alla prima, l’Amministrazione doganale ha chiarito che la stessa si rende obbligatoria ai sensi dell’art. 94 comma 1 delle DNC e, ove non sia possibile procedere al sequestro della merce, deve essere disposta la confisca per equivalente, la quale può essere ordinata unicamente dall’Autorità giudiziaria.

Nel caso, invece, di illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell’art. 96 delle DNC, la confisca è disposta dall’Ufficio, può riguardare unicamente i beni oggetto di controllo e deve essere preceduta dal sequestro cautelare ex art. 13 della L. 689/81.
Una volta disposto, l’interessato può presentare opposizione all’Agenzia delle Dogane, con atto esente da bollo, e, in assenza di un espresso rigetto entro 10 giorni, la stessa si intende accolta, con conseguente svincolo della merce (art. 19 della L. 689/81).

Soltanto nell’ipotesi in cui la violazione amministrativa contestata sia riconducibile alla fattispecie dell’infedele dichiarazione, possono trovare applicazione le esimenti, ai sensi dell’art. 96 comma 9 delle DNC.
Tra queste rileva, in particolare, quella di cui alla lett. a), in forza della quale non si procede alla confisca amministrativa “quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale”.

Tale esimente, come chiarito dall’Ufficio (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 28/2024), si riferisce ai casi di evidente errore nella dichiarazione, come, ad esempio:
- errore materiale nell’indicazione del valore in dogana e/o della quantità, rispetto ai valori
indicati nella fattura;
- errore nell’indicazione del tasso di cambio;
- errori nella indicazione dell’aliquota IVA, determinabile dalla TARIC;
- errata classifica della merce, ove sulla base della descrizione della merce presente nei documenti di accompagnamento, tale errore sia immediatamente identificabile.

Si ricorda, infine, che, sempre con riferimento alle fattispecie di infedele dichiarazione, non può essere disposta la confisca amministrativa quando l’Autorità giudiziaria, non avendo ravvisato una condotta dolosa, riqualifica l’illecito come violazione amministrativa.
Per i controlli in linea, pertanto, l’aumento della soglia penale del contrabbando a 100.000 euro per l’IVA all’importazione potrebbe esporre gli operatori economici al rischio sempre più frequente di vedersi confiscare le merci, con la conseguenza che, per riottenerle in tempi brevi, sarà necessario esercitare il diritto di riscatto.

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