Escluso dalla TARI l’immobile oggettivamente inutilizzabile
Per provare questa condizione rileva il mancato allaccio alle utenze di luce, acqua e gas
Il presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 comma 641 della L. 147/2013). Sono peraltro escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
Dunque, per quanto riguarda le unità a destinazione abitativa, devono versare la TARI i possessori ed i detentori (obbligati solidalmente all’adempimento del tributo), salvo che si tratti di immobili “non suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Detta previsione assume un particolare rilievo, ad esempio, per quelle unità abitative che, per le più disparate ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41