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FISCO

Decorrenza immediata per l’IVA al 5% sugli oggetti d’arte

La nuova aliquota è stata introdotta con il DL Omnibus pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale

/ Emanuele GRECO

Martedì, 1 luglio 2025

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L’art. 9 del DL 30 giugno 2025 n. 95 (c.d. DL Omnibus), pubblicato sulla G.U. n. 149 di ieri, introduce l’aliquota IVA del 5% per la generalità delle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

L’aliquota ridotta (che sinora era fissata nella misura del 10%) non è più limitata alle sole importazioni o alle cessioni effettuate direttamente dagli autori delle opere ovvero dai loro eredi o legatari.

A tal fine, sono stati abrogati il n. 127-septiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 e l’art. 39 del DL 41/95 (i quali prevedevano l’aliquota IVA del 10% alle condizioni appena descritte) e, contestualmente, introdotto il n. 1-nonies) della Tabella A, parte II-bis, con il quale si fissa l’aliquota del 5%.

Per le importazioni di oggetti d’arte, antiquariato o collezione, non cambia l’ambito soggettivo della misura agevolativa, poiché anche la disposizione precedente era riferita ai beni da chiunque importati (e non ai soli autori, eredi o legatari), siano essi soggetti passivi IVA o meno.
Varia solo l’entità dell’aliquota, la quale passa, come descritto, dal 10% al 5%.

L’aliquota del 5%, prevista dal nuovo n. 1-nonies) della Tabella A, parte II-bis, si rende infatti applicabile anche alle importazioni, per effetto di quanto disposto dall’art. 69 del DPR 633/72 (il quale estende alle importazioni le aliquote stabilite a livello interno).

Per le cessioni “interne” si amplia, invece, l’ambito soggettivo, venendo meno la stringente condizione per cui l’aliquota ridotta risultava applicabile ai soli beni ceduti dagli autori delle opere, ovvero dai loro eredi o legatari. Si riscontrava, peraltro, anche una certa difficoltà, in taluni casi, nell’individuare l’effettivo “autore” dell’opera d’arte (si veda, ad esempio, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 188/2022, riferita alle cessioni di fotografie da parte dell’autore).

Inoltre, l’aliquota ridotta sarà estesa a tutti gli acquisti intracomunitari di oggetti d’arte, antiquariato o collezione, ai sensi dell’art. 43 comma 5 del DL 331/93.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo dell’aliquota del 5%, continua a essere vincolante il rinvio alla Tabella, lettere a), b) e c), allegata al DL 41/95, ove sono definiti, nel dettaglio, gli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato. Le definizioni ivi contenute recepiscono quelle fornite all’Allegato IX della direttiva 2006/112/Ce.

Sul piano del meccanismo dell’imposta, la nuova disposizione esplicita che l’aliquota agevolata può essere adottata “a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione” (regime del margine), previsto dal DL 41/95.

Il sistema del margine richiede, a sua volta, ai sensi del modificato art. 36 comma 2 del DL 41/95, che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione in questione “ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo”.

In mancanza di una decorrenza espressa, l’aliquota del 5% — introdotta dal DL 95/2025 — troverà applicazione per tutte le cessioni effettuate dal 1° luglio 2025, ossia la data di entrata in vigore del menzionato DL (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Vale, in tal senso, il momento della consegna o spedizione del bene (art. 6 comma 1 del DPR 633/72), se tale momento non è anticipato dal pagamento del corrispettivo o dall’emissione della fattura.

In ambito unionale, la possibilità per gli Stati membri di adottare un’aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato è prevista dal combinato disposto dell’art. 98 della direttiva 2006/112/Ce e del nuovo n. 26) dell’Allegato III alla stessa direttiva, a seguito delle modifiche apportate dalla direttiva 2022/542/Ue.

Recepiti i criteri della delega fiscale

In merito alla riduzione dell’aliquota agevolata in parola, anche in ambito interno, è intervenuta la legge delega di riforma fiscale (la quale dovrà, a livello più generale, rimodulare il quadro normativo delle aliquote ridotte, tenendo conto dei vincoli unionali).

In attesa di un DLgs. che ridefinisca l’intero comparto IVA secondo i principi della delega fiscale, con la misura contenuta nel DL 95/2025 si è data intanto attuazione al disposto dall’art. 7 lett. e) della legge delega (L. 111/2023), il quale richiedeva al Governo di ridurre l’aliquota sulle importazioni di opere d’arte e di estendere l’aliquota ridotta a tutte le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (cfr. il paper n. 5/2024 di Assonime; si veda “Oggetti d’arte con novità IVA in arrivo” del 19 luglio 2024).

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