Contributo di 40 euro mensili al posto della decontribuzione parziale 2025
La somma viene erogata dall’INPS su presentazione di apposita domanda nelle more dell’attuazione dell’art. 1 comma 219 della L. 207/2024
L’art. 6 del DL 95/2025 interviene in favore delle lavoratrici madri prevedendo il rinvio dal 2025 al 2026 della decontribuzione parziale introdotta dalla L. 207/2024 e, in attesa che venga data applicazione a tale agevolazione, il riconoscimento di un contributo di importo variabile (in relazione ai mesi di lavoro) che sarà erogato dall’INPS nel mese di dicembre 2025.
Il primo aspetto di interesse è sicuramente il rinvio della decontribuzione parziale introdotta dall’art. 1 comma 219 della L. 207/2024 e non ancora operativa per la mancata pubblicazione del decreto attuativo. Intervenendo proprio sul citato comma 219 si prevede infatti che la decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), le lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione (e che non hanno optato per il regime forfetario), madri di almeno due figli e con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua, troverà applicazione a decorrere dall’anno 2026 (e non più dal 2025).
Di conseguenza, stante il rinvio in esame, la norma modifica anche il terzo periodo del comma 219 prevedendo che la decontribuzione parziale non troverà applicazione per il solo anno 2026 (non più per il 2025 e il 2026) per le lavoratrici a tempo indeterminato, madri di almeno tre figli, che fruiscono dell’esonero totale della quota IVS a loro carico ex art. 1 comma 180 della L. 213/2023.
Il secondo aspetto riguarda invece l’introduzione del contributo di 40 euro al mese per il solo 2025, nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 219 della L. 207/2024.
Nel dettaglio, il contributo vene erogato in favore delle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 509/1994 e al DLgs. 103/1996 e la Gestione separata INPS (di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/1995). Tali lavoratrici devono avere due figli e il contributo spetta fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio.
Il contributo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, è pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. La somma riconosciuta non è imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Il contributo è inoltre riconosciuto anche alle madri lavoratrici dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 509/1994 e al DLgs. 103/1996 e la Gestione separata INPS (di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/1995) con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
Il contributo è riconosciuto per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. La lavoratrice in questione deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua e il contributo spetta inoltre a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In altre parole, il contributo di 40 euro mensili non spetta se la lavoratrice con almeno tre figli ha un contratto a tempo indeterminato e fruisce della decontribuzione totale ex art. 1 comma 180 della L. 213/2023, ovvero spetta solo per i mesi non coperti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato (fermo restando i requisiti).
Operativamente, il contributo in esame viene riconosciuto dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda.
Le mensilità spettanti del contributo in parola, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, vengono corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre, vale a dire in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.
Il contributo in esame non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.
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