Inammissibilità del concordato minore per mancanza del fondo spese esclusa
La condotta rileva per il giudizio sulla mancanza di fattibilità del piano
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17721 depositata il 30 giugno 2025, ha enunciato il principio secondo il quale, in tema di concordato minore – con prosecuzione dell’attività professionale – nell’ipotesi di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell’OCC, ai sensi dell’art. 78 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l’inosservanza del termine assegnato anche se qualificato come perentorio dal giudice) integri una causa di inammissibilità (o improcedibilità) della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche attraverso tale condotta, l’eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell’OCC ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. e) del DLgs. 14/2019.
Sotto un profilo processuale, in primo luogo, i giudici ricordano come nel concordato minore ex DLgs. 14/2019 – al pari del concordato preventivo ex RD 267/42 (Cass. SS. UU. n. 27073/2016) e delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 (Cass. n. 30529/2024) – sono ricorribili per Cassazione ex art. 111 comma 7 Cost. solo i provvedimenti che, decidendo su diritti soggettivi nel contraddittorio delle parti, affermano o negano l’omologabilità e non anche quelli che, in ogni fase della procedura, si limitano a rilevarne l’inammissibilità o improcedibilità.
Ciò premesso, nel caso di specie, si tratta di comprendere se, nel concordato minore, ove sia stato nominato il commissario giudiziale, il giudice possa imporre il deposito di un fondo spese di procedura e se, in caso positivo, all’inottemperanza debba seguire l’improcedibilità o un arresto della procedura.
Gli artt. 106 comma 2 e 47 comma 2 lett. d) del DLgs. 14/2019 prevedono, nel concordato preventivo, che il mancato deposito del fondo spese entro il termine perentorio stabilito dal tribunale determini la revoca del decreto di apertura.
L’art. 74 comma 4 del DLgs. 14/2019, d’altra parte, stabilisce che, ove non diversamente disposto, si applica, “nei limiti di compatibilità”, al concordato minore anche la disciplina della procedura maggiore.
La Cassazione si sofferma, quindi, sulle differenze – per struttura e disciplina – tra le due procedure, nonché sui presupposti di nomina e sui poteri del commissario (che nella procedura minore può essere nominato solo nei casi di cui all’art. 78 comma 2-bis del DLgs. 14/2019).
La diversità di funzioni e compiti di tale organo esclude che debba essere necessariamente trasfusa nel concordato minore l’intera disciplina della procedura maggiore, stante la maggiore semplicità della procedura minore (e i più penetranti compiti del commissario nel concordato preventivo che giustificano un differente regime sulle spese e sui compensi; art. 81 del DLgs. 14/2019).
Ferma la possibilità di disporre la costituzione di un fondo spese anche nel concordato minore, l’assenza di regolamentazione dell’ipotesi del mancato deposito delle somme – contemplata e sanzionata per il concordato preventivo nell’art. 106 del DLgs. 14/2019 – non sembra correttamente risolvibile con la tecnica del rinvio ex art. 74 comma 4 del DLgs. 14/2019, ma è frutto di una precisa scelta del legislatore: da un lato, non includere, tra i dettagliati contenuti del decreto di apertura della procedura di concordato minore, l’imposizione di un termine perentorio per il deposito di un fondo spese; dall’altro, non annoverare, tra le plurime e variegate ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, il mancato deposito di un fondo spese per lo svolgimento della procedura (per le ipotesi di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, cfr. Cass. n. 34105/2019).
Per la Suprema Corte, pur non essendo prevista l’inammissibilità o l’improcedibilità, il mancato deposito di un fondo spese non è privo di conseguenze per il concordato minore.
L’art. 76 comma 2 lett. e) del DLgs. 14/2019 impone all’OCC di fornire l’indicazione presumibile dei costi della procedura nella relazione particolareggiata e, in sede di valutazione della ammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 78 comma 1, il giudice può sindacare la congruità della somma anzidetta, in relazione alle risorse del debitore e alle concrete previsioni del piano.
Il profilo delle spese necessarie per lo svolgimento della procedura, inoltre, rientra a pieno titolo nella valutazione di fattibilità del giudice ai fini dell’omologazione ex art. 80 del DLgs. 14/2019, dovendosi valutare la concreta e prevedibile capacità del debitore di pagare le spese della procedura funzionali alla completa esecuzione del piano, tenuto conto dell’attivo disponibile. Anche in fase di esecuzione, quando il piano risulta per tale ragione inattuabile, ai sensi dell’art. 82 comma 2 del DLgs. 14/2019, il giudice può revocare l’omologazione del concordato minore.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41