Nuove misure di sostegno per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo
Col DL 95/2025 canoni calmierati per la locazione delle «staff house»
Il 1° luglio scorso è entrato in vigore il DL 95/2025 (c.d. DL “Omnibus” o DL “Economia”), nel quale sono convogliate le “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.
Il provvedimento in questione, da convertire in legge entro il 29 agosto 2025, reca, nell’art. 14, alcune “Disposizioni urgenti in materia di turismo”: tra queste, vengono qui in rilievo le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 4 della norma citata.
L’art. 14 comma 1 del DL 95/2025 autorizza l’erogazione di contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, destinati:
- da un lato, alla creazione, alla riqualificazione e all’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi (c.d. staff house) forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, a condizioni agevolate, per garantire loro una sistemazione adeguata durante il periodo lavorativo (nello specifico, si prevede a tal fine lo stanziamento di 22.000.000 di euro per il 2025 e di 16.000.000 di euro ciascuno per gli anni 2026 e 2027);
- dall’altro, al sostegno dei costi per la locazione dei medesimi alloggi sopportati dai suddetti lavoratori (anche in questo caso, la spesa autorizzata è pari a 22.000.000 di euro per il 2025 e a 16.000.000 di euro ciascuno per gli anni 2026 e 2027).
Gli interventi sinora illustrati si prefiggono l’obiettivo di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali per le categorie e peri territori interessati. Tra i lavoratori che il legislatore mira a tutelare figurano, per espressa previsione del comma 1 dell’art. 14 del DL 95/2025, anche i lavoratori impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, ossia: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 % del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Sul piano soggettivo, ai sensi dell’art. 14 comma 2 del DL 95/2025, sono beneficiari delle risorse economiche da erogarsi tra il 2025 e il 2027 i soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono:
- in forma imprenditoriale, alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo;
- strutture turistico-ricettive;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91.
Per la copertura degli oneri derivanti dalle misure in esame, il comma 3 dell’art. 14 del DL 95/2025 rinvia alle disposizioni finanziarie di cui all’art. 20 del medesimo decreto legge.
Da ultimo, si osserva che il comma 4 dell’art. 14 demanda a un decreto del Ministro del Turismo, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 95/2025, il compito di individuare:
- le tipologie di costo;
- le specifiche categorie dei soggetti beneficiari dei contributi;
- le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, “per un periodo non inferiore a 5 anni, secondo condizioni agevolate proporzionali al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato” (a tal proposito, la Relazione illustrativa specifica che il vincolo di destinazione quinquennale è posto a favore del complesso dei lavoratori dell’azienda ed è riferito all’erogazione di contributi sia a sostegno di investimenti per la creazione o la riqualificazione degli alloggi, sia a sostegno dei costi per la locazione degli stessi alloggi);
- i criteri per l’assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- le procedure di erogazione;
- le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi che consentano il rispetto del limite di spese fissato dal comma 1;
- le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse stanziate, con la precisazione che le somme revocate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
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