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Assegno ordinario di invalidità fuori dal divieto di applicare le regole sull’integrazione del minimo

/ REDAZIONE

Venerdì, 4 luglio 2025

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Con pronuncia n. 94 depositata ieri, 3 luglio 2025, la Consulta ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 16 della L. 8 agosto 1995 n. 335, nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione delle disposizioni concernenti l’integrazione al minimo di tutti i trattamenti pensionistici, l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

La Corte Costituzionale ha così accolto la questione di costituzionalità sollevata con l’ordinanza n. 24712/2024 dalla Corte di Cassazione in riferimento agli artt. 3 e 38 comma 2 Cost.
Nel dettaglio, il giudice delle leggi ha ritenuto che a tale divieto – introdotto dalla L. 335/95 (c.d. “Riforma Dini”) relativa al sistema previdenziale, nel contesto del graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo – debba essere sottratto l’assegno ordinario di invalidità spettante al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico ovvero mentale, veda diminuita a meno di un terzo la sua capacità di svolgere un’attività lavorativa che risulti adatta alle proprie attitudini.

A ben vedere, ha sottolineato tra le altre cose la Corte, l’assegno ordinario di invalidità è volto a far fronte a situazioni in cui il lavoratore ha perso, a causa dell’invalidità, una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, con essa, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato, sottraendosi quindi “al giudizio di disvalore espresso dall’ordinamento nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro del soggetto che, pur ancora in possesso di capacità lavorativa, non abbia tuttavia accumulato una provvista finanziaria idonea a garantirgli, in vecchiaia, un importo del trattamento pensionistico adeguato alla funzione previdenziale che quest’ultimo deve svolgere”.

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