La falsa dichiarazione per gli esportatori abituali è ancora un reato
La Suprema Corte afferma la continuità normativa tra la nuova disciplina e il precedente Testo unico doganale
In materia di contrabbando, vi è piena continuità normativa tra le disposizioni previgenti del DPR 43/1973 e quelle introdotte con il DLgs. 141/2024, che ha abrogato il precedente Testo unico in materia doganale, introducendo due fattispecie di contrabbando, il contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78) e il contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79).
In particolare, la sentenza n. 24595/2025 della Cassazione si pronuncia sulla falsa dichiarazione di intento con cui il legale rappresentante di una società dichiarava di essere esportatore abituale così da non essere tenuto al versamento di IVA all’importazione. Costui era stato condannato a sei mesi di reclusione in relazione ai reati previsti dagli abrogati artt. 292 e 295 del DPR 43/1973 per avere omesso di versare l’imposta
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