Assegnazione dell’immobile all’ex coniuge del concessionario senza imposta di registro
Nel caso in cui l’alloggio di servizio, dato in concessione al militare, sia successivamente assegnato all’ex coniuge dell’originario concessionario, in sede di separazione o divorzio, l’art. 333 del DPR 15 marzo 2010 n. 90 prevede che il militare decada dalla concessione con obbligo di rilascio entro 30 giorni.
Nella risposta a interpello n. 173, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si occupa delle conseguenze fiscali, ai fini dell’imposta di registro, di questa situazione.
L’Agenzia evidenzia che, come già chiarito nella risposta n. 28/2020 (relativamente ad una fattispecie analoga) l’assegnazione all’ex coniuge non configura presupposto per l’applicazione di imposta di registro ulteriore rispetto a quella applicata all’originario contratto di concessione (2% ex art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86). Infatti, l’ex coniuge non fa altro che mantenere il diritto ad abitare nell’immobile già oggetto di concessione, per la durata di questa ultima.
Non sorge, quindi, alcun obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione (ex art. 19 del DPR 131/86) in quanto non si verifica alcuna necessità di liquidare ulteriore imposta.
Alla luce di tale premessa, l’Agenzia delle Entrate distingue due ipotesi:
- a seguito del provvedimento di decadenza inviato dal Comando competente al concessionario “con atto formale nel quale la data di rilascio dell’alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica”, non è necessario effettuare la denuncia di eventi successivi ex art. 19 del DPR 131/86, in quanto non è dovuta alcuna imposta;
- se l’utente, pur decaduto dalla concessione, continua ad abitare nell’immobile demaniale, nonostante la richiesta di rilascio, si configura un’occupazione abusiva che, invece, determina l’obbligo di denuncia ex art. 19 del DPR 131/86, in quanto è dovuta l’imposta di registro del 3% sulle somme, aventi natura risarcitoria, corrisposte per l’occupazione senza titolo.
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