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Domenica, 6 luglio 2025

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Basta la devoluzione per far sorgere l’obbligo di versare l’imposta di successione

/ REDAZIONE

Sabato, 5 luglio 2025

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Ai sensi degli artt. 7 comma 4 e 28 comma 2 del DLgs. 346/90, il presupposto impositivo dell’imposta di successione è costituito dalla chiamata all’eredità e non dall’accettazione.

Pertanto, ove “la successione riguardi anche l’eredità devoluta al dante causa e da costui non accettata, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l’eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell’art. 479 c.c.“.

Sulla base di questo principio di diritto, enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18252, depositata ieri, viene risolto un caso in cui:
- morendo, una donna indicava nel testamento come erede (tra gli altri) il fratello, che moriva il giorno successivo senza poter accettare;
- sotto il profilo civilistico, i figli del fratello subentravano al genitore nel diritto di accettare l’eredità della zia ex art. 479 c.c. (rappresentazione).

Secondo la Corte di Cassazione, posto che, per il sorgere del presupposto soggettivo dell’imposta di successione, è sufficiente la devoluzione e non è necessaria l’accettazione, nel caso di specie, in capo al fratello della defunta (morto il giorno successivo alla sorella) era sorto il presupposto impositivo per il pagamento dell’imposta di successione, rispetto al quale i di lui figli erano responsabili d’imposta.

Invece, viene rifiutata la tesi dei contribuenti che, valorizzando il fatto che, sotto il profilo civilistico, i figli del fratello avevano acquistato il diritto di accettare l’eredità della zia e ne erano divenuti eredi diretti, negavano la loro qualifica come “responsabili d’imposta”.

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