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In G.U. i DM su calcolo della deduzione maggiorata per i gruppi interni e affrancamento delle riserve

/ REDAZIONE

Sabato, 12 luglio 2025

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 159 di ieri sono stati pubblicati due DM, entrambi datati 27 giugno, riguardanti rispettivamente la super deduzione nuove assunzioni e le disposizioni attuative della disciplina dell’affrancamento delle riserve contenuta nell’art. 14 del DLgs. 192/2024, anticipati nei giorni scorsi sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Il DM 27 giugno 2025 sulla super deduzione ha sostituito l’art. 5 comma 8 del DM 25 giugno 2024, che fa ora riferimento, all’ultimo periodo, al “rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa al DM la nuova formulazione consente di superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto comportare applicazioni della disciplina non coerenti con la ratio della disposizione agevolativa, con l’obiettivo di dare rilevanza al gruppo come unico “soggetto economico” (si veda “Super deduzione nuove assunzioni con chiarimenti per i gruppi interni” del 28 giugno).

Il DM 27 giugno 2025 sull’affrancamento delle riserve stabilisce che:
- le riserve in sospensione devono sussistere sia nel bilancio 2023, sia nel bilancio 2024, e non può essere oggetto di affrancamento la riserva utilizzata per la copertura delle perdite, nelle more di una sua eventuale ricostituzione;
- possono essere affrancate le riserve distribuite ai soci tra il 1° gennaio 2025 (per i soggetti “solari”) e la presentazione della dichiarazione riferita al 2024, a condizione che la delibera di attribuzione ai soci non abbia data anteriore al 1° gennaio 2025;
- l’affrancamento si perfeziona con l’indicazione delle riserve e dell’imposta sostitutiva nella dichiarazione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;
- per le società di persone, la sostitutiva è a carico della società, ma l’importo oggetto di affrancamento si considera imputato per trasparenza in capo ai soci (con conseguente incremento del costo della partecipazione); all’atto della distribuzione, il costo si decrementa, ma non vi sono effetti impositivi per i soci;
- l’affrancamento è possibile per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria che transitano alla contabilità semplificata nel 2025 (si veda “Affrancamento delle riserve con vantaggi consistenti per i soggetti IRPEF” del 28 giugno).

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