Incarico di commissario nel concordato minore rilevante per la composizione negoziata
Esclusi l’advisor nel sovraindebitamento e il sindaco di società in composizione negoziata
Il professionista che voglia iscriversi all’elenco degli esperti della composizione negoziata ex art. 13 comma 3 del DLgs. 14/2019, è tenuto a dimostrare il possesso congiunto di tre requisiti specifici: l’anzianità di iscrizione presso l’Albo professionale di appartenenza; l’aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa (art. 13 comma 3 del DLgs. 14/2019); il possesso di una specifica formazione (art. 13 comma 4 del DLgs. 14/2019).
Ai dottori commercialisti ed esperti contabili, agli avvocati e ai consulenti del lavoro è richiesto, innanzitutto, che siano iscritti al rispettivo Albo di appartenenza da almeno cinque anni; per i soggetti non professionisti, invece, non è prevista alcuna anzianità.
In ogni caso la semplice appartenenza all’Albo non è sufficiente, rendendosi indispensabile che il professionista sia iscritto tra i c.d. soggetti esercenti (P.O. n. 35/2025).
Con riferimento al requisito delle precedenti esperienze, queste sono definite dal Ministero della Giustizia con le linee di indirizzo del 29 dicembre 2021, sia sotto l’aspetto quantitativo sia qualitativo.
Sotto l’aspetto quantitativo, è necessario che il professionista possa documentare l’assolvimento di almeno due incarichi tra quelli ritenuti rilevanti. Sotto l’aspetto qualitativo, sono propedeutici alla dimostrazione dell’esperienza richiesta: l’incarico di commissario giudiziale e di commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza, di professionista indipendente e di advisor (anche legale), nonché di gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ex art. 7 della L. 3/2012 (ora art. 2 comma 1 lett. t) del DLgs. 14/2019).
Sulla tipologia di incarichi il CNDCEC è intervenuto in diverse occasioni, chiarendo che rileva anche quello di commissario giudiziale in pendenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ed anche con transazione fiscale ex art. 63 del DLgs. 14/2019 (P.O. n. 94/2024), piuttosto che l’esperienza maturata in occasione dell’attestazione di un piano di concordato liquidatorio nonché quella maturata in occasione degli accordi di ristrutturazione ex art. 61 del DLgs. 14/2019 e delle convenzioni di moratoria ex art. 62 del DLgs. 14/2019 (P.O. n. 114/2022).
Diversamente, sin dall’inizio sono state escluse le esperienze maturate nella qualità di curatore (P.O. n. 105/2022), di pre commissario (P.O. n. 43/2022) e di commissario giudiziale nell’ambito del c.d. concordato con riserva (P.O. n. 111/2022), di commissario giudiziale ex art. 15 del DLgs. 231/2001 (P.O. n. 151/2022), nonché di amministratore giudiziario ex art. 41 del Codice antimafia (P.O. nn. 30/2022 e 116/2022).
Con il P.O. n. 66 di ieri, il CNDCEC ha ampliato ulteriormente la casistica delle esperienze rilevanti includendovi anche l’incarico di commissario giudiziale nominato nell’ambito della procedura di concordato minore in continuità ex art. 78 comma 2-bis lett. b) del DLgs. 14/2019.
La rilevanza, in particolare, è da riconoscersi sulla base della stretta affinità esistente tra il concordato minore e il concordato preventivo in ragione anche della previsione di cui all’art. 74 comma 4 del DLgs. 14/2019.
Diversamente, deve escludersi l’incarico di advisor relativo alla predisposizione di piani afferenti agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento.
Tra gli incarichi rilevanti, le citate linee di indirizzo del 29 dicembre 2021 vi ricomprendono anche l’attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione. In tal caso, tuttavia, è necessario che ricorrano due ulteriori condizioni.
È indispensabile, in primo luogo, che l’operazione di risanamento si sia conclusa con l’omologa di un piano attestato di risanamento ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un concordato preventivo in continuità aziendale; in secondo luogo, è necessario che non sia successivamente intervenuta l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
In merito, il CNDCEC con il P.O. 84/2023 ha già chiarito che deve considerarsi idonea ai fini dell’iscrizione all’elenco degli esperti della crisi sia l’attività svolta quale componente del collegio sindacale sia quella del revisore legale.
Con l’informativa n. 114/2025, pubblicata ieri, lo stesso CNDCEC, recependo quanto indicato dal Ministero della Giustizia, ha precisato che non può ritenersi positivamente valutabile, ai fini dell’iscrizione all’elenco degli esperti della composizione, l’esperienza maturata quale componente del collegio sindacale di società che abbia presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.
Il riferimento analitico al piano, agli accordi e al concordato di cui alle linee di indirizzo non consente, infatti, di poter ampliare in alcun modo il novero delle esperienze utili ai fini dell’iscrizione.
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