Cessione d’azienda nel rispetto della competitività anche in composizione negoziata
Esigenze di adeguatezza del prezzo offerto e di attendibilità della perizia di stima per la migliore soddisfazione dei creditori
Nell’ambito della composizione negoziata, l’imprenditore non è soggetto al c.d. spossessamento patrimoniale e mantiene, quindi, la piena amministrazione dei beni.
Anche la cessione dell’azienda è sostanzialmente libera, salva la necessità dell’autorizzazione giudiziale al fine di beneficiarie dell’esonero per il cessionario dalla responsabilità per i debiti che gravano sul cedente e dell’affrancazione, in una eventuale successiva procedura di insolvenza, da revocatoria dell’atto.
Secondo il Tribunale di Ferrara 9 giugno 2025, il rilascio dell’autorizzazione alla cessione d’azienda, ex art. 22 del DLgs. 14/2019 (CCII), è subordinato alla verifica, a opera del giudice, della funzionalità dell’atto alla continuità dell’impresa e alla migliore soddisfazione dei creditori, nonché al rispetto della competitività nella selezione dell’acquirente.
La continuità può essere diretta, ovvero indiretta, rappresentando, in ogni caso, uno strumento di conservazione dei valori, anche immateriali, dell’azienda e consentendo, altresì, la massimizzazione del ricavato nell’interesse dei creditori. La cessione della azienda in esercizio, quindi, consente una valorizzazione degli asset che la compongono diversamente dalla loro vendita atomistica.
L’anticipazione del momento della cessione dell’azienda in continuità già nel contesto della composizione negoziale è in grado, da un lato, di intercettare tempestivamente l’interesse del mercato e, dall’altro, di scongiurare il rischio che, procrastinata la cessione all’interno dello strumento o della procedura di insolvenza, si agevolino fenomeni speculativi.
Quanto alla migliore soddisfazione dei creditori, vengono in rilievo le esigenze di adeguatezza del prezzo offerto e di attendibilità della perizia di stima.
Il CCII fornisce all’interprete uno spunto di lettura circa le modalità di vendita dei cespiti: l’art. 25-septies del DLgs. 14/2019, nell’occuparsi delle modalità di liquidazione dei cespiti nel concordato semplificato, al comma 3 stabilisce che, in presenza di un’offerta di acquisto da parte di un soggetto individuato, la competitività è limitata alla verifica da parte del liquidatore dell’assenza o meno di soluzioni migliori sul mercato.
Secondo il Tribunale, la norma sdogana il c.d. pre-packaging, individuandolo come forma di usuale vendita concorsuale (il concordato semplificato, infatti, è pacificamente una procedura concorsuale), laddove l’offerta sia stata posta a confronto con il mercato e tale da risultare adeguata.
La stima preventiva può continuare a essere necessaria non tanto per l’individuazione della congruità della offerta – verifica che sarà “resa” dal mercato – quanto per la corretta individuazione dell’oggetto della vendita e per fornire agli interessati l’informazione più completa e trasparente possibile.
Si pone, inoltre, il problema dell’adeguata pubblicità della vendita. Il secondo dei presupposti ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 22 del CCII, in particolare, è il rispetto del principio della competitività nella selezione dell’acquirente.
Fuori da un contesto concorsuale (la composizione negoziata non è una procedura concorsuale), l’impresa può scegliere liberamente la propria controparte: nel momento in cui invoca i benefici tipici della vendita concorsuale (che non operano per la cessione negoziale), come l’esonero da responsabilità per debiti del cedente e franchigia dalla revocatoria, tuttavia, è necessario che la scelta dell’acquirente sia stata posta a confronto con il mercato, ovvero che la stessa sia la migliore offerta che, in quel momento e in quelle condizioni, il mercato poteva esitare.
Tale secondo presupposto ha, quindi, come finalità la tutela del diritto dei creditori alla maggiore soddisfazione possibile.
Se è vero che la composizione negoziale non è una procedura e che il debitore ha la piena amministrazione dei suoi beni, è anche vero che l’imprenditore è in crisi, reversibile o meno, pertanto, atteso che i creditori fanno affidamento sulla garanzia offerta ex art. 2740 c.c. dal patrimonio della impresa, occorre che di tale patrimonio venga assicurato il maggiore realizzo possibile, perché in esso si traduce la realizzazione, parziaria, del loro diritto dei creditori.
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