Esclusa la colpa del consumatore per la stipula di finanziamenti a catena
Non rileva l’omissione di informazioni reperibili dal soggetto finanziatore
Il debitore-consumatore che versi in una situazione di sovraindebitamento può ricorrere alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 del DLgs. 14/2019.
Oltre al ricorrere della condizione soggettiva (qualità di consumatore) e oggettiva (stato di sovraindebitamento), è necessario che non ricorrano, ulteriormente, le condizioni soggettive ostative di cui all’art. 69 comma 1 del DLgs. 14/2019.
Si richiede, in particolare, che il debitore non abbia beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni antecedenti la domanda e non ne abbia beneficiato per già due volte, a cui si aggiunge la verifica che la situazione di sovraindebitamento non si sia determinata da sua colpa grave, malafede o frode.
La valutazione della colpa grave impone la necessità di tener conto, innanzitutto, sia ...
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