Beneficia della Convenzione il sottoscrittore dell’OICR estero «trasparente»
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 194 di ieri ha chiarito che un fondo di investimento del Regno Unito, trasparente e senza soggettività passiva, non ha diritto a chiedere l’applicazione della Convenzione tra l’Italia e il Regno Unito.
Si applicano infatti i principi del Report “The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” del 1999, a sua volta recepito nelle sue linee di fondo nel Commentario all’art. 1 e quindi estensibile ai rapporti con Stati legati all’Italia da una Convenzione).
Secondo tale “Partnership Report”, una partnership, la quale, nello Stato di residenza, è qualificata come fiscalmente trasparente, non può essere considerata come persona residente ai fini convenzionali, in quanto non sarebbe “liable to tax”.
Tuttavia, sempre secondo tale Report, i soci di una partnership trasparente sono legittimati a invocare la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato in cui gli stessi sono residenti ai fini fiscali e lo Stato della fonte, con riferimento alla quota del reddito della partnership che viene loro imputata, purché tale reddito sia loro attribuito a fini impositivi nel loro Stato di residenza.
Con riferimento ai redditi di fonte italiana derivanti da strumenti finanziari, l’Agenzia precisa che per il fondo in parola possono trovare applicazione i regimi di esenzione di cui all’art. 6 del DLgs. 239/96 e all’art. 26-quinquies comma 5 del DPR 600/73.
Inoltre, ai sensi dell’art. 23 lett. f) del TUIR, non sono soggette a tassazione, per mancanza del requisito territoriale le plusvalenze realizzate su obbligazioni e partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati, e, ai sensi del comma 5 dell’art. 5 del DLgs. 461/97, le plusvalenze e le minusvalenze relative ai redditi diversi di natura finanziaria (lett. da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR).
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