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Sabato, 30 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Il socio non beneficia dell’esonero dal visto di conformità della società

I chiarimenti forniti in relazione al regime premiale ISA devono ritenersi applicabili anche in caso di adesione al concordato preventivo

/ Massimo NEGRO

Sabato, 30 agosto 2025

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L’art. 1 comma 574 della L. 24 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall’art. 3 del DL 50/2017, prevede l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, da parte di un soggetto abilitato, per effettuare la compensazione “orizzontale”, mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, di crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e IRAP.

A fronte di questa regola generale, sono però stati introdotti alcuni esoneri dall’obbligo del visto di conformità, in funzione premiale in base all’affidabilità dei contribuenti.
Ai sensi dell’art. 9-bis comma 11 lett. a) del DL 50/2017, come modificato dall’art. 14 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1, è stato infatti previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP, in favore dei contribuenti che soddisfano i diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, il provv. Agenzia delle Entrate 11 aprile 2025 n. 176203 ha previsto che l’esonero dal visto di conformità, per la compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP per un importo non superiore a 50.000 euro annui, maturati nel periodo d’imposta 2024, si applica in relazione ad un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9, tanto per il periodo d’imposta 2024, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024. Se i punteggi ISA si riducono fino almeno a 8 per il periodo d’imposta 2024, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024, l’esonero dal visto di conformità si applica fino all’importo massimo di 20.000 euro annui.

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 17 (§ 4):
- il limite è riferito a ciascuna tipologia di credito (vengono infatti richiamati i precedenti chiarimenti di cui alle circolari nn. 10/2014 § 9.1 e 28/2014 § 6);
- l’esonero dal visto di conformità riguarda solo la compensazione dei crediti afferenti l’attività d’impresa esercitata dal contribuente, con esclusione quindi dei crediti relativi alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d’imposta, emergenti dal modello 770.

I suddetti esoneri dal visto di conformità sono quindi applicabili in relazione ai modelli REDDITI e IRAP 2025, relativi al periodo d’imposta 2024.
Per effetto dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024, l’applicazione dei benefici di cui all’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 è stata estesa ai contribuenti, soggetti ISA, che aderiscono al concordato preventivo biennale, per i periodi d’imposta oggetto del concordato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17 settembre 2024 n. 18, § 2.5).

A differenza del regime premiale ISA, i benefici in commento si applicano a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del Fisco (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2024 n. 11 e 24 febbraio 2025).

I soggetti che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 possono quindi avvalersi dell’esonero dal visto di conformità sulle dichiarazioni relative a tali periodi di imposta (modelli REDDITI e IRAP 2025 e modelli REDDITI e IRAP 2026), per la compensazione di crediti riguardanti imposte dirette e IRAP nel limite di 50.000 euro annui.
In caso di società di persone, si pone però il problema se l’esonero dal visto di conformità di cui beneficia la società (in base al regime premiale ISA o per l’adesione al CPB) si possa “estendere” ai relativi soci.

Con la risposta a interpello 11 ottobre 2019 n. 411, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il socio non può avvalersi nella propria dichiarazione dell’esonero dal visto di conformità che spetta alla società in base al regime premiale ISA, neppure se l’unico dato nella stessa indicato è quello relativo al credito per la quota di ritenute trasferitogli dalla società partecipata, in quanto il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione, ma in relazione alla totalità dei dati esposti nel modello.

Pertanto, se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio si determina un’eccedenza di IRPEF a credito, qualora la stessa sia utilizzata in compensazione “orizzontale” per un importo superiore a 5.000 euro annui, il socio è tenuto ad apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione (modello REDDITI PF), a prescindere dal fatto che la società partecipata non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (modello REDDITI SP) poiché beneficia dell’esonero in base al regime premiale ISA.

Tale impostazione deve ora ritenersi applicabile anche in relazione all’esonero dal visto di conformità in caso di adesione della società partecipata al concordato preventivo biennale.

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