L’esonero della società dal visto di conformità non si estende al socio
In caso di trasferimento della quota di ritenute subite dalla società, il socio rimane soggetto all’obbligo del visto
Il socio di una società di persone che utilizza nella propria dichiarazione dei redditi le ritenute attribuite dalla società rimane soggetto all’obbligo del visto di conformità per la compensazione del credito IRPEF nel modello F24, per un importo superiore a 5.000 euro annui, non potendo avvalersi dell’esonero spettante alla società in base al regime premiale per gli ISA. È questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 411 pubblicata ieri.
L’art. 1, comma 574, della L. 24 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall’art. 3 del DL 50/2017, prevede infatti l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, da parte di un soggetto abilitato, per effettuare la compensazione
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