Niente eccezione di incapienza per la persona giuridica nella liquidazione controllata
La persona fisica non può semplicemente affermare la propria incapienza
L’art. 268 comma 3 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa, CCII), nell’attuale versione risultante dalle modifiche da ultimo apportate dal DLgs. 136/2024 (“decreto correttivo-ter”), stabilisce che “quando la domanda” di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII “è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”.
La richiamata disposizione prevede e specifica altresì che il debitore resistente debba eccepire l’impossibilità di acquisire ...
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