Attenta verifica del tipo di dolo nell’omessa tenuta della contabilità
La Cassazione richiama l’attenzione su tale elemento, che segna il passaggio dalla bancarotta semplice a quella fraudolenta
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28612, depositata ieri, ha stabilito che, in caso di omissione delle scritture contabili, l’elemento soggettivo che consente di inquadrare la condotta nella fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta è il dolo specifico, ossia lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori sociali.
Questo atteggiamento psicologico deve essere ricostruito adeguatamente – sulla base degli elementi di fatto a disposizione e per il tramite di un rigoroso scrutinio – trattandosi dell’elemento decisivo per tracciare la linea di confine rispetto alla, decisamente meno grave, fattispecie di bancarotta documentale semplice.
Ai sensi dell’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42 (oggi confluito nell’art. ...
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