Nel giudizio di rinvio il ricorso al giudice sbagliato è inammissibile
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 22730 depositata ieri, 6 agosto 2025, ha sancito che il deposito del ricorso in riassunzione in rinvio ex art. 63 del DLgs. 546/92 presso un giudice diverso da quello della riassunzione (nella specie, presso una diversa Commissione tributaria regionale) integra l’omessa riassunzione.
Pertanto, il ricorso è da ritenersi inammissibile (con susseguente definitività dell’atto in origine impugnato) non potendo trovare applicazione il meccanismo della c.d. translatio iudicii, previsto per l’errore sulla competenza del giudice.
Nel caso di errore sulla competenza, il ricorso “è salvo” siccome il giudice deve rilevare con sentenza la propria incompetenza, indicare il giudice competente e il relativo termine per la riassunzione.
Lo stesso principio, per il giudizio di rinvio, era stato già affermato dalla Cassazione 7 dicembre 2018 n. 31745.
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