Il diritto alla costituzione della rendita vitalizia si prescrive in sequenza
Opportuno differenziare la decorrenza dell’esordio del termine di prescrizione in base al soggetto che agisce per la costituzione della rendita
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22802 depositata ieri, 7 agosto 2025, si sono pronunciate sulla questione riguardante la corretta interpretazione dell’art. 13 della L. 1338/62 in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia per mancato versamento dei contributi da parte del datore.
Nell’ordinanza di rimessione era stato evidenziato come possa ormai considerarsi assurto a diritto vivente il principio secondo il quale esigenze di certezza del diritto imporrebbero di ritenere che il lavoratore possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita vitalizia di cui al citato art. 13 entro il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla maturazione della prescrizione
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