La retroattività della disciplina più favorevole per le sanzioni sostanzialmente penali vale in tutta l’Ue
La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 1° agosto 2025 relativa alla causa C-544/23, ha stabilito che l’art. 49 § 1 ultima frase della Carta dei diritti fondamentali della Ue – in base al quale, “se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima” – deve essere interpretato nel senso che esso può applicarsi a una sanzione amministrativa, di natura sostanzialmente penale (secondo la valutazione del giudice del rinvio che la Corte può agevolare fornendo precisazioni), inflitta sulla base di una norma che, dopo l’adozione di tale sanzione, è stata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata.
Ciò a condizione che tale modifica rifletta un mutamento di posizione sulla qualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o sulla pena da applicare.
Se, invece, al termine dell’esame di tutte le circostanze pertinenti, il giudice ritenesse che tale sanzione pecuniaria non abbia natura penale, nessuna norma di diritto dell’Ue impone la retroattività della legge più favorevole.
Infatti:
- da un lato, la Corte ha certamente sancito l’esistenza di un principio di retroattività della pena più lieve già prima dell’entrata in vigore della Carta, basandosi sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia Ue 3 maggio 2005 cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02);
- dall’altro, non esiste una tradizione costituzionale comune che possa fondare l’estensione del principio a sanzioni non aventi carattere penale.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41