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Sabato, 13 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Invio della notifica per la comunicazione Pillar 2 non prima del 30 giugno 2026

L’indicazione è contenuta nel modello per la notifica del soggetto designato ai fini della global minimum tax

/ Stefano SCHIAVELLO e Raimondo ROSSI

Sabato, 13 settembre 2025

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nei giorni scorsi il modello di notifica (unitamente alle istruzioni e al software telematico per effettuare l’adempimento, cfr. provv. n. 321488/2025) per l’individuazione del soggetto tenuto a presentare la “comunicazione rilevante” prevista dall’art. 51 del DLgs. 209/2023 (“Global information return” o “GIR”) che ogni gruppo soggetto alle disposizioni Pillar 2/GloBE dovrà trasmettere alle autorità fiscali per indicare il presupposto dell’imposta, l’eventuale applicazione dei regimi transitori semplificati (“transitional CbCR safe harbours”) e l’eventuale ammontare dell’imposta integrativa dovuta.
Per i gruppi “solari” (per i quali le regole Pillar 2 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024), la GIR per l’esercizio 2024 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026 (cioè entro 18 mesi dalla chiusura dell’esercizio, termine ridotto a 15 mesi per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione delle regole GloBE).

Il modello di notifica è stato previsto dal DM del Ministero dell’Economia e delle finanze del 25 febbraio 2025, che ha introdotto l’obbligo di notifica dell’impresa dichiarante ai fini della GIR e recepisce il modello sviluppato dall’OCSE (art. 8.1.3 delle Model Rules GloBE) in maniera standardizzata al fine di garantire un comune set di informazioni e un approccio coerente e uniforme in tutte le giurisdizioni che hanno implementato le regole GloBE e facilitare quindi tale adempimento in capo ai gruppi (multinazionali o nazionali) soggetti al nuovo set di regole.

Al riguardo, a decorrere dall’esercizio in cui un gruppo è soggetto alle regole GloBE, ciascuna impresa italiana del gruppo (e ciascuna entità apolide costituita in base alle leggi italiane, con l’eccezione delle entità “escluse”) è tenuta a presentare la GIR in Italia, con la possibilità di identificare un’impresa italiana del gruppo (c.d. impresa locale designata) che presenti la GIR per conto di tutte le imprese italiane (art. 51 comma 2 del DLgs. 209/2023).

In alternativa, è previsto che le imprese italiane non siano tenute a presentare la GIR in Italia ove questa sia presentata dalla controllante capogruppo estera (o dall’impresa designata estera) in un Paese che ha in essere un Accordo qualificato tra autorità competenti con l’Italia (art. 51 comma 3 del DLgs. 209/2023). A oggi, 15 Paesi, tra cui l’Italia, hanno aderito all’Accordo qualificato (“Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GIR” o “GIR MCAA” ), ma è ragionevole attendersi che gran parte dei Paesi che hanno implementato le disposizioni Pillar 2 vi aderiscano nei prossimi mesi, in vista del primo adempimento dichiarativo relativo alla GIR.

In tale contesto, il modello di notifica è funzionale a comunicare all’Amministrazione fiscale italiana l’entità che presenterà la GIR – in Italia o in un Paese estero avente un Accordo qualificato con l’Italia –, analogamente a quanto già previsto ai fini CbCR (in quel caso tramite la compilazione dell’apposita sezione all’interno del quadro RS del modello REDDITI). Il modello di notifica deve essere trasmesso da ciascuna impresa italiana, ovvero da un’impresa italiana designata dalle altre (mediante apposita indicazione all’interno del modello).

All’interno del modello di notifica, tra le altre, devono essere riportate le informazioni relative al gruppo di appartenenza delle imprese italiane (inclusa l’eventuale impresa designata) e alla controllante capogruppo (con un’apposita indicazione se la GIR è trasmessa in Italia). Le informazioni devono riferirsi alla data dell’ultimo giorno dell’esercizio oggetto della GIR, ovvero all’ultimo giorno prima dell’uscita dal gruppo da parte dell’impresa italiana.

In linea con la scadenza della GIR, è previsto che il modello di notifica debba essere trasmesso all’Amministrazione fiscale italiana entro 18 mesi dalla chiusura del primo esercizio di applicazione delle regole Pillar 2, anche in caso di applicazione dei regimi transitori semplificati, termine ridotto a 15 mesi per gli esercizi successivi (in tal caso, il modello di notifica va trasmesso soltanto in caso di variazioni).

Va infine rilevato che nelle istruzioni al modello di notifica (nonché nel provvedimento) è indicato che “il termine per la trasmissione della notifica, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’esercizio, non può comunque essere anteriore al 30 giugno 2026”, indicazione che (in linea con quanto disposto dall’art. 9.4.1 delle Model Rules OCSE, come integrate dalle “Administrative Guidelines” OCSE) dovrebbe essere ragionevolmente intesa come conferma dell’assenza di un obbligo di presentazione del modello di notifica prima del 30 giugno 2026, anche ove il termine dei 18 mesi cada anteriormente a tale data (es., per i gruppi aventi esercizio di durata inferiore ai 12 mesi).

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