I lavoratori in prova possono revocare le dimissioni entro 7 giorni
La facoltà di revoca è esclusa solo per i casi espressamente previsti dalla legge
La facoltà, per il lavoratore, di revocare le proprie dimissioni entro 7 giorni, prevista dal comma 2 dell’art. 26 del DLgs. 151/2015, è esclusa soltanto per il lavoro domestico, per i rapporti di lavoro con le Pubbliche
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