Misure cautelari dal perimetro incerto
Escluse dall’intervento del Tribunale le limitazioni al percorso amministrativo
Il tema delle misure protettive, siano esse tipiche o atipiche, e delle misure cautelari declinate, nella modalità operativa, dagli artt. 54 e 55 del DLgs. 14/2019 (CCII) genera un’interessante casistica con una alternanza di provvedimenti che tendono, a seconda dell’impostazione giurisdizionale assunta, a limitare o ampliare il perimetro applicativo.
Le misure protettive sono tipizzate dalla legge, decorrono dal momento della pubblicazione nel Registro delle imprese in pendenza del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche nei casi di cui agli artt. 25-sexies e 44 del CCII, e prevedono:
- il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
- la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze, nonché l’impossibilità per il Tribunale di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
- la richiesta di ulteriori misure, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Le misure cautelari sono, invece, atipiche e comprendono ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare il buon esito delle trattative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. q) e 54 comma 1 del CCII. Esse sono concesse dal giudice e, dunque, non sono soggette ad alcuna efficacia automatica, neppure provvisoria.
Ciò posto, avuto chiara la distinzione tra i due diversi istituti, merita evidenza un recente provvedimento di merito (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 8 settembre 2025) che, chiamato a pronunciarsi in ordine all’intervento del Tribunale per la sospensione di un procedimento amministrativo, ne ha sancito l’assoluta impossibilità.
In dettaglio, la società ricorrente aveva richiesto in via preliminare al Tribunale di disporre un generico divieto di facere, nonché, nel caso in cui la misura cautelare richiesta non fosse stata considerata idonea a determinare la sospensione del procedimento iniziato dall’Asl per le attività di riabilitative ex artt. 26 e 44 della L. 833/78, di pronunciare nei confronti della stessa l’immediata sospensione del procedimento.
In argomento il Tribunale rileva in primo luogo la “genericità della richiesta di disporre il divieto rivolto ai creditori interessati dalle misure protettive”, posto che “pur se in astratto le misure cautelari atipiche ben possono avere anche carattere inibitorio purché funzionali ad assicurare il valore del patrimonio e quello dell’impresa a beneficio di tutta la massa creditoria, la genericità della richiesta, che non indica neanche quali sono i contratti pendenti e i destinatari di tali misure, impedisce di apprezzare la connessione con il progetto di regolazione della crisi, imponendone il rigetto”.
Di poi, passa ad esaminare il profilo centrale della richiesta inibitoria del procedimento amministrativo sostenendo che “il perimetro dei poteri del Giudice delegato non possa estendersi sino alla sospensione del procedimento amministrativo in corso in relazione ad una attività ispettiva e di controllo propria della amministrazione, i cui esiti potranno e dovranno essere censurati secondo i rimedi giurisdizionali previsti ed, in particolare, davanti alla Giurisdizione ordinaria o amministrativa”. In ciò richiamando il principio della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 10477/2022 secondo il quale “le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie, operando in regime concessorio di accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario qualora oggetto della contestazione sia l’esito del controllo, il conseguente accertamento dell’inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le sanzioni amministrative irrogate ovvero le relative richieste pecuniarie, in termini di liquidazione del corrispettivo o di conguaglio tra debiti e crediti; a contrario può desumersi che se l’esito di questi controlli conduce ad una revoca dell’accreditamento, esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, la giurisdizione apparterebbe al G.A”.
A sostegno della tesi viene rappresentato che, non vertendosi in tema di rapporti negoziali con i creditori, non è possibile inibire la continuazione del procedimento amministrativo innanzi alla Regione Campania, essendo l’inibitoria una misura cautelare atipica volta ad impedire che la posizione di un singolo creditore possa incidere in senso negativo sul progetto di regolazione della crisi, compromettendolo; e per l’effetto giunge a rigettare la richiesta di disporre la sospensione del procedimento iniziato dall’Asl e in corso innanzi alla Regione Campania in merito alle attività riabilitative ex artt. 26 e 44 della L. 833/78.
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