Contratto a termine sostitutivo prolungabile dopo il rientro della lavoratrice madre
Alla disposizione contenuta nel Ddl. di bilancio è connessa una specifica agevolazione contributiva
Il Ddl. di bilancio 2026 contiene novità per quanto riguarda la disciplina dei contratti a termine.
L’ultima modifica alla disciplina del lavoro a tempo determinato è stata operata con l’art. 14 comma 6-bis del DL 95/2025. Il legislatore ha infatti esteso fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per le parti di definire in autonomia le causali – individuabili in base a “esigenze tecniche, produttive e organizzative” – che consentono il superamento del limite dei dodici mesi nei contratti a tempo determinato.
Con il Ddl. di bilancio 2026, l’ambito di intervento del legislatore è diverso, avendo a oggetto la specifica fattispecie dell’assunzione a termine per ragioni sostitutive e, in particolare, le previsioni contenute nell’art. 4 del DLgs. 151/2001.
Ad oggi, la norma, al comma 1, prevede la possibilità di assumere personale a termine in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in congedo di paternità, maternità o parentale. Con riferimento alla durata del rapporto, inoltre, il comma 2 precisa che l’assunzione in sostituzione possa avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
La disposizione, a ben vedere, rappresenta una specificazione del più generale disposto di cui all’art. 19 comma 1 lett. b-bis) del DLgs. 81/2015, che ammette la stipulazione del contratto a termine per ragioni sostitutive, consentendo altresì di perfezionarlo un mese prima dell’inizio del periodo di congedo; in ogni caso, il motivo sostitutivo cessa con il rientro del lavoratore interessato. In tal senso, come anche precisato dalla giurisprudenza, è legittima la fissazione di un termine finale anche “per relationem”, facendo cioè riferimento al ritorno del dipendente sostituito, senza che sia necessario prefissare una data finale (cfr. Cass. n. 10009/2016). Allo stesso modo, la giurisprudenza ha reputato legittima la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo dell’assenza indicato in contratto, sempreché per la nuova causale sia consentita la stipulazione del contratto a termine (ad esempio, nell’ipotesi in cui venga mutata la causale di assenza per maternità in malattia; cfr. ex multis Cass. n. 19860/2018).
Ebbene, con il Ddl. di bilancio 2026 tale disciplina potrebbe cambiare.
La modifica portata dal disegno di legge introduce un comma 2-bis al menzionato art. 4: in caso di assunzione di lavoratori a termine in sostituzione di personale in congedo di maternità, paternità o parentale, viene previsto che il contratto di lavoro possa protrarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata comunque non superiore al primo anno di età del bambino.
Se, quindi, con l’odierna formulazione, il motivo sostitutivo viene meno con il rientro del dipendente sostituito, con la nuova norma verrebbe prevista la possibilità di prolungarlo per un ulteriore periodo di “affiancamento” – successivo quindi al rientro della lavoratrice sostituita – comunque fino al raggiungimento dell’anno di età del bambino.
Preme, inoltre, aggiungere come a tale disposizione sia connessa una specifica agevolazione contributiva: il comma 3 stabilisce infatti che, nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori e lavoratrici in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%; il beneficio spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo.
Con la modifica prevista dal Ddl. di bilancio 2026, potrebbe conseguire – come si evince dalla relazione tecnica al Ddl. di bilancio 2026 – anche la prosecuzione della fruizione dello sgravio contributivo menzionato, per tutto il periodo di affiancamento.
Ad oggi, come anche chiarito dall’INPS con la circolare n. 136/2001 con riferimento al comma 4 dell’art. 4 menzionato, il periodo di spettanza del beneficio in esame cessa nel momento in cui la lavoratrice torna dopo la fruizione del periodo di astensione, trovando quale limite, appunto, il rientro della dipendente.
Nel testo della Relazione tecnica viene affermato che l’art. 51 del Ddl. di bilancio 2026 “supera tale limite proponendo la prosecuzione della fruizione dello sgravio anche dopo il rientro della lavoratrice dalla maternità per un ulteriore periodo «di affiancamento» sempre entro l’anno di vita del bambino”.
In merito si attendono gli opportuni chiarimenti da parte dell’INPS.
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