Verso un nuovo regime di riduzioni IMU e TARI per i residenti all’estero
Le agevolazioni spettano per l’immobile, non locato o dato in comodato, nel Comune con meno di 5.000 abitanti di ultima residenza del proprietario
Il 4 dicembre 2025 la Camera, in prima lettura, ha approvato con modifiche e trasmesso ieri al Senato una proposta di legge volta a riscrivere il regime delle agevolazioni, ai fini dell’IMU e della TARI (o della tariffa corrispettiva per i rifiuti), a favore delle persone fisiche residenti all’estero che risultano proprietarie di immobili siti in Italia.
La proposta di legge approvata in prima lettura subordina il riconoscimento delle agevolazioni alla circostanza che, nel periodo precedente al suo trasferimento all’estero, il proprietario abbia risieduto per almeno cinque anni in Italia.
Inoltre, viene previsto che le riduzioni dell’IMU e della TARI competano esclusivamente per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, che deve risultare al contempo:
- posseduta a titolo di proprietà dal non residente;
- non locata o data in comodato d’uso;
- ubicata nel Comune di ultima residenza del proprietario trasferito, e tale Comune deve avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
In aggiunta, con riguardo alla riduzione dell’IMU, è richiesto che l’unità abitativa abbia una rendita catastale non superiore a 500 euro.
Infatti, in presenza di tutti i requisiti sopra richiamati, la proposta di legge approvata dalla Camera (e che dovrà ora essere discussa dal Senato) riconosce, a decorrere dal 2026, una riduzione dell’IMU in misura graduata a seconda della rendita catastale dell’immobile oggetto d’agevolazione. In particolare, viene disposto che, in presenza dei predetti requisiti, l’IMU:
- non è dovuta se l’immobile ha una rendita catastale non superiore a 200 euro;
- è dovuta nella misura del 40% se la rendita catastale è compresa tra 201 e 300 euro;
- è dovuta nella misura del 67% se la rendita catastale è compresa tra 301 e 500 euro.
Invece, l’agevolazione non parrebbe essere subordinata ad alcun limite di rendita catastale dell’immobile con riguardo alla TARI o alla tariffa corrispettiva, per le quali la proposta di legge riconosce comunque la riduzione alla metà, a prescindere dalla rendita dell’immobile (e ferma restando la compresenza degli ulteriori requisiti illustrati).
In ogni caso, in considerazione del tenore letterale della proposta di legge, tali riduzioni dell’IMU e della TARI dovrebbero competere non soltanto ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, ma più in generale a tutti i non residenti (in presenza degli ulteriori requisiti sopra richiamati).
Le agevolazioni recate dalla proposta di legge in esame dovrebbero sostituire le riduzioni ai fini dell’IMU e della TARI (o tariffa corrispettiva) a favore dei pensionati esteri attualmente previste dall’art. 1 comma 48 della L. 178/2020 (si veda “Per il 2023 maggiore IMU da versare per i pensionati «esteri» rispetto al 2022” del 12 dicembre 2023).
L’art. 1 comma 48 della L. 178/2020 (nella versione in vigore) riconosce delle riduzioni ai fini dei predetti tributi locali per i soggetti che al contempo risultano:
- titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (la pensione deve essere dunque maturata in forza di contributi versati in parte in Italia e in parte nello Stato estero);
- residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (lo Stato estero di residenza deve coincidere con quello che eroga la pensione; cfr. la ris. Ministero dell’Economia e delle finanze 11 giugno 2021 n. 5/DF).
In presenza di tali requisiti, l’IMU è ridotta alla metà (per il solo anno 2022, era ridotta al 37,5%) e la TARI (o la tariffa corrispettiva per i rifiuti) è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Le agevolazioni in vigore competono per una sola unità immobiliare a uso abitativo, posseduta a titolo non solo di proprietà ma anche di usufrutto, dai soggetti passivi dotati dei requisiti sopra illustrati, purché questo immobile non sia locato o dato in comodato d’uso. Non è invece previsto, dal regime in vigore, alcun limite riferito alla rendita catastale dell’immobile agevolato, né è richiesto che l’immobile sia sito in Comuni di piccole dimensioni.
Anche le agevolazioni attualmente previste dal citato comma 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 competono non solo ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, ma più in generale a tutti i non residenti (cfr. la risposta del Ministero dell’Economia e delle finanze alla Videoconferenza del 21 gennaio 2021). La normativa in vigore non richiede però un periodo minimo di residenza in Italia, ma circoscrive le agevolazioni ai pensionati esteri.
Con la nuova disciplina delle riduzioni IMU e TARI per i non residenti approvata in prima lettura dalla Camera (e che dovrà ora essere discussa dal Senato) si prevedono quindi delle modifiche sia sotto il profilo dei requisiti che con riguardo alla misura delle riduzioni.
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