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Venerdì, 28 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Operativo l’esonero contributivo per le assunzioni nei settori strategici

Il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di ammissione all’incentivo

/ Daniele SILVESTRO

Venerdì, 28 novembre 2025

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Con la circolare n. 147 di ieri, 27 novembre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni di giovani effettuate da imprese avviate in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall’art. 21 del DL 60/2024 e attuato con DM 3 aprile 2025. Invece, per il contributo di 500 euro mensili all’avvio dell’attività occorrerà attendere specifica circolare dell’Istituto.

Si ricorda che la norma prevede un’agevolazione rivolta agli under 35 disoccupati che avviano sul territorio nazionale, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

In merito, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DM 3 aprile 2025, sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei citati settori strategici:
- valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
- valori medi percentuali della domanda di lavoro;
- valori medi di competitività delle imprese rispetto a specifici parametri (ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green), complessivamente valutati, per dipendente.
Sulla base dei suddetti criteri vengono individuati i settori in cui devono operare le imprese che vogliono accedere al beneficio. Per agevolare ulteriormente l’individuazione dei settori, tenuto conto anche dell’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025, l’INPS (in accordo con il Ministero del Lavoro) fornisce l’elenco dei settori (e i corrispondenti codici ATECO) in cui deve essere stata avviata l’attività al fine di poter accedere al beneficio (cfr. allegato 1 alla circolare in commento).

Inoltre, precisa ancora l’Istituto di previdenza, sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell’Allegato I del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché le condizioni cumulative di cui all’art. 22 paragrafo 2 del medesimo regolamento (art. 3 comma 2 del DM 3 aprile 2025).
Sono invece esclusi dal beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (Ue) 2015/1589, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 46 della L. 234/2012.

Ciò premesso, il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai suddetti soggetti, in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto 35 anni di età.

Rientrano nell’ambito applicativo dell’incentivo i rapporti di lavoro part time e i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001.
Sono invece esclusi dall’incentivo le assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico e in apprendistato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. Sono altresì escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di assunzione (e comunque fino al 31 dicembre 2028)

Fermo restando il rispetto delle condizioni di spettanza e la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto CoesioneArticolo 21”.
In merito, viene evidenziato che se la domanda riguarda un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione tramite PEC o e-mail e una notifica nell’area “MyINPS” con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e all’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Con la circolare vengono infine fornite le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens. Sul punto, viene precisato che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l’esposizione del corrente può essere effettuata nei flussi di competenza di dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026.

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