Dividendi ai fondi pensione senza adempimenti sproporzionati
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea di ieri relativa alla causa C-525/24 ha stabilito che non contrastano con l’art. 63 del TFUE in tema di libera circolazione dei capitali le normative degli Stati membri (nel caso specifico, il Portogallo) che vincolano il prelievo di ritenute in misura ridotta sui dividendi pagati a fondi pensione non residenti alla produzione, da parte di questi ultimi, di una dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti per il predetto prelievo ridotto, confermata e certificata dalle Autorità incaricate della vigilanza sui fondi pensione nei rispettivi Stati di residenza.
Ciò vale nella misura in cui tali Autorità dispongano dei poteri e delle competenze necessari per rilasciare tale dichiarazione e questa possa essere ottenuta entro un termine ragionevole.
Risulta invece una restrizione illegittima ai movimenti dei capitali quella per cui la produzione di tale dichiarazione risulti elemento essenziale ai fini del rimborso delle ritenute già prelevate: in questa situazione, infatti, la controparte del fondo pensione non è la società che distribuisce i dividendi, ma l’Amministrazione finanziaria dell’altro Stato, la quale può verificare le informazioni pertinenti attraverso i meccanismi di cooperazione amministrativa previsti a livello intracomunitario.
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