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Conto termico 3.0 al via da domani

Con l’adozione delle regole applicative lo scorso 19 dicembre 2025 la misura incentivante è pronta a divenire operativa

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Mercoledì, 24 dicembre 2025

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Con l’adozione, lo scorso 19 dicembre 2025, delle Regole applicative da parte del MASE, su proposta del GSE, il “Conto Termico 3.0” è pronto a divenire operativo sin dal 25 dicembre 2025, data di entrata in vigore del DM 7 agosto 2025 che lo disciplina.

Per l’adozione delle Regole applicative, l’art. 29 del DM 7 agosto 2025 dava tempo sino al 23 febbraio 2026 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), ma MASE e GSE hanno proceduto spediti, con un cambio di passo significativo rispetto ai lunghissimi tempi di gestazione del decreto.

L’incentivo “Conto Termico 3.0” consiste in un contributo monetario, commisurato in percentuale alle spese sostenute per l’effettuazione degli interventi agevolati di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, che, su richiesta dei beneficiari, viene erogato dal GSE, quale soggetto attuatore della misura per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

L’erogazione degli incentivi, da parte del GSE, può avvenire fino a concorrenza delle risorse finanziarie poste a copertura della misura.
Ai sensi dell’art. 3 del DM 7 agosto 2025, tali risorse ammontano su base annua a 900 milioni di euro, così suddivisi:
- 400 milioni di euro per incentivi relativi a interventi realizzati o da realizzare da parte di “amministrazioni pubbliche”, di cui 20 milioni di euro a copertura del contributo che può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche, a titolo di rimborso delle spese per la redazione della “diagnosi energetica” dell’edificio nello stato ante interventi;
- 500 milioni di euro per incentivi relativi a interventi realizzati da parte di “privati”.

Nel caso di interventi da parte delle Amministrazioni pubbliche, il comma 2 dell’art. 3 del DM in commento parla di interventi “realizzati o da realizzare”, perché per le amministrazioni pubbliche la domanda di accesso agli incentivi può essere presentata non solo in via consuntiva per interventi già realizzati (c.d. “accesso diretto”), ma anche in via preventiva per interventi ancora da realizzare (c.d. “accesso mediante prenotazione”).

Ai sensi del comma 2 dell’art. 14 del DM 7 agosto 2025, non più del 50% dei 400 milioni di euro per incentivi su interventi da parte di amministrazioni pubbliche può essere destinato a copertura di incentivi per i quali la domanda di accesso viene presentata in via preventiva per interventi ancora da realizzare.

Nel caso degli interventi da parte di soggetti privati, il comma 3 dell’art. 3 del DM 7 agosto 2025 parla invece solo di interventi “realizzati”, perché per i soggetti privati non è prevista la possibilità di accesso mediante prenotazione.
Giova sottolineare che, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del DM 7 agosto 2025, non più di 150 milioni di euro, dei 500 milioni di euro per incentivi su interventi dei privati, possono essere destinati a copertura di incentivi su interventi da parte di soggetti ammessi che sono “imprese”.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 3 del DM 7 agosto 2025, i valori limite di spesa annua cumulata dei diversi “sottoinsiemi” (500 e 400 milioni di euro) possono essere rimodulati con decreto della competente direzione regionale del MASE (“per tenere conto dell’effettivo impegno di spesa registrato in applicazione del presente decreto e della necessità di non limitare la realizzazione di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici”), fermo restando, ovviamente, il limite complessivo massimo di spesa annua cumulata, pari a 900 milioni di euro.

Anche a tale fine, il GSE, man mano che riceve richieste di accesso agli incentivi “Conto Termico” rientranti nei diversi contingenti annui di spesa (500, 400 e il “di cui” di 20 milioni di euro) aggiorna, ai sensi del primo periodo del comma 6 dell’art. 19 del DM 7 agosto 2025, il dato degli incentivi riconosciuti e prenotati e, trascorsi 60 giorni dal raggiungimento del valore limite di spesa annua cumulata per un dato “sottoinsieme”, non accetta ulteriori richieste di accesso per incentivi che “pescherebbero” le risorse da quel “sottoinsieme”.

Ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell’art. 19 del DM 7 agosto 2025, “l’impegno di spesa annua coincide con la somma degli importi di incentivi erogati e da erogare annualmente, secondo un criterio di cassa, per tutte le richieste ammesse agli incentivi”.
Con riguardo alla spesa cumulata annua per incentivi prenotati, il GSE, ai fini del monitoraggio del limite annuo, “effettua delle stime della data presunta di erogazione degli incentivi tenendo conto della durata tipica osservata dei lavori di realizzazione degli interventi, delle tempistiche, delle procedure di ammissione agli incentivi” (art. 19 comma 6 terzo periodo del DM 7 agosto 2025).

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