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Sabato, 12 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Reverse charge per il materiale d’oro non destinato al consumo immediato

/ Emanuele GRECO

Sabato, 12 settembre 2026

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La cessione di materiale in oro, a seconda delle caratteristiche dell’operazione eseguita, può richiedere l’applicazione dell’IVA con il meccanismo del reverse charge ovvero il ricorso al regime del margine per i beni usati.

In termini generali, l’Amministrazione finanziaria, pronunciandosi sul trattamento IVA delle attività dei “compro oro”, ha ritenuto applicabile il meccanismo del reverse charge, a norma dell’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, nei soli casi in cui il cessionario effettivamente svolga – sul bene d’oro usato che gli è stato fornito – un’attività di fusione e trasformazione industriale (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 92/2013 e n. 375/2002).

Con particolare riguardo alla fattispecie in cui gli oggetti d’oro siano stati acquistati dai “compro oro” per finalità di rivendita senza subire alcuna trasformazione e mantenendo il proprio originario utilizzo, è stato precisato (ris. n. 92/2013) che si rende applicabile:
- il regime del margine, qualora l’esercente attività di “compro oro” abbia acquistato i beni da un privato consumatore o da un altro soggetto che ha adottato il regime speciale;
- ovvero il
regime IVA ordinario nel caso di acquisto da operatori commerciali che non si siano, a loro volta, avvalsi del sistema del margine.

Il tema delle cessioni di materiale d’oro è stato esaminato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell’applicazione del meccanismo del reverse charge ex art. 17 comma 5 del DPR 633/72, i prodotti ceduti devono risultare “non immediatamente destinati al consumo” e devono rispondere ai requisiti di purezza del materiale stabiliti dalla norma, vale a dire non inferiore a 325 millesimi. In assenza delle predette condizioni, la cessione è soggetta al regime del margine, ai sensi dell’art. 36 del DL 41/95.

I principi appena esposti sono stati formulati, da ultimo, dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12994 del 15 maggio 2025.

Più nel dettaglio, la Suprema Corte, riprendendo il proprio precedente orientamento (cfr. Cass n. 11109/2022 e Cass. n. 1837/2024), ha evidenziato che non è necessario, ai fini del meccanismo del reverse charge, che il cessionario esegua direttamente l’attività di trasformazione del materiale aurifero, essendo requisiti essenziali per la sua applicazione la purezza dell’oro e la “non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, in quanto deputato ad essere trasformato in un altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo produttivo”.

In altre parole, la disciplina del reverse charge è tale da escludere dal proprio ambito soltanto “i prodotti finiti e i prodotti che non siano mai stati oggetto di lavorazione o di trasformazione”, poiché, come detto, è essenziale che i beni non siano immediatamente collocabili sul mercato (cfr. Cass. n. 11109/2022, Cass. n. 26760/2022 e Cass. n. 5050/2023).

Nel senso appena descritto, la disciplina si differenzia da quella del margine, riferita ai soli prodotti “d’occasione” e, dunque, ai beni (di oreficeria) suscettibili di reimpiego (cfr. Cass. n. 11927/2021).

Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 12994/2025, risultava dal giudizio di merito che “l’attività commerciale aveva ad oggetto prodotti finiti provenienti da privati” ossia di “preziosi dei quali era già stato completato lo specifico processo produttivo”. Per questa ragione, la Cassazione aveva concluso per un “indebito utilizzo del meccanismo dell’inversione contabile” ex art. 17 comma 5 del DPR 633/72.

Sul tema, si evidenzia anche il pronunciamento della Corte di Giustizia Ue (sentenza del 26 maggio 2016, relativa alla causa C-550/12), espressasi sulla cessione di lingotti ottenuti dalla fusione di vari oggetti metallici e d’oro.
In tale circostanza, la Corte ha riconosciuto l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le cessioni di materiale d’oro ex art. 198 § 2 della direttiva 2006/112/Ce, essendo stati ceduti lingotti costituiti da una lega causale e grezza ottenuta dalla fusione di vari oggetti metallici contenenti oro nonché altri metalli, materiali e sostanze. In subordine, avrebbe potuto essere valutata l’applicabilità del reverse charge per le cessioni di rottami, prevista dal successivo art. 199 § 1 lett. d) della direttiva 2006/112/Ce (qualora recepito dallo Stato membro), in quanto lex specialis rispetto al più generale art. 198.

La decisione si fondava sulle percentuali di oro contenute nei suddetti beni, le quali erano superiori alla soglia di 325 millesimi, prevista sia dal citato art. 198 § 2 della direttiva 2006/112/Ce che dalla corrispondente norma nazionale (art. 17 comma 5 del DPR 633/72).

Nel caso dei lingotti ottenuti dalla fusione di diversi materiali e metalli, dunque, non rileva la circostanza che il bene ceduto non sia un prodotto finito, in quanto le percentuali di oro contenute giustificano di per sé l’applicazione del reverse charge. Osserva la Corte Ue che detta modalità di applicazione dell’IVA mira, infatti, a contrastare le frodi fiscali, il cui rischio è più alto nella commercializzazione di beni caratterizzati da un elevato valore di mercato.

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