Discussa la portata dell’intervento del curatore nell’impugnazione dello stato passivo
Un’interpretazione «confina» la partecipazione all’udienza a un dovere informativo, ma si potrebbe sostenere anche una funzione orientativa
Il combinato disposto dei commi 10 e 13 dell’art. 207 del DLgs. 14/2019 (CCII), che presidia il procedimento camerale di impugnazione, opposizione e revocazione dei crediti ammessi al passivo della liquidazione giudiziale – ed estensibile, in virtù del rinvio operato dall’art. 270 comma 5 del CCII, alla liquidazione controllata – pone la questione, di non scarso conto, che attiene alla reale portata dell’intervento del curatore in udienza, dovendo interrogarsi se esso si esaurisca in un mero adempimento informativo, o se si possa ritenere anche idoneo, sul piano sostanziale, a orientare l’esito del giudizio, sino a determinarne la sorte in chiave di archiviazione.
L’art. 207 del CCII, nel complesso sistema delineato, prescrive, tra gli altri, la partecipazione del curatore all’udienza, personalmente o tramite delega, anche se non costituito, al fine di informare le altre parti e il giudice sulle “concrete prospettive di soddisfacimento dei crediti concorsuali”. La disposizione, già in larga parte presente nella previgente formulazione dell’art. 99 del RD 267/42, riannoda la fase istruttoria a quella decisoria nell’aspirazione, già delineata dalla riforma del 2006, di compendiare in un’unica udienza camerale ammissione e assunzione dei mezzi di prova.
In detto contesto occorre riflettere sulla portata dell’intervento del curatore. Una prima interpretazione, che fa perno sul tenore letterale, induce a ritenere che la partecipazione personale all’udienza, in ogni caso necessaria e non facoltativa in assenza di costituzione (deponendo in tal senso il verbo “partecipa”, diverso dall’accezione “può partecipare”), sia confinata a un onere meramente informativo che si esaurisce nella comunicazione dello stato della procedura e delle conseguenti prospettive di soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali (non solo dell’opponente), senza che l’apporto possa tradursi in una valutazione di merito rilevante per il collegio.
In tal senso l’informativa richiesta può essere ritenuta una mera evoluzione dell’obbligo già sancito dal comma 2 dell’art. 205 del CCII, potendo immaginare una sorta di aggiornamento temporale di un dato già precedentemente fornito al creditore, ora opponente. Ciò, si badi, costituisce un preciso obbligo, essendo il curatore tenuto a rispondere, tra l’altro in modo non generico né evasivo, seppur nei limiti di una possibile prognosi.
Detta opzione, sebbene rispettosa della lettera del comma 10, presta il fianco a non trascurabili obiezioni sistematiche. Confinare il curatore al rango di mero “messaggero” significherebbe disconoscere il carattere ausiliario, ma sostanzialmente partecipativo, che la disposizione assegna all’organo della procedura.
In una lettura maggiormente “spinta” potrebbe, infatti, ritenersi che l’apporto richiesto possa non esaurirsi nella mera informativa, ma assurgere a parametro tecnico capace di incidere sul giudizio di interesse ad agire del creditore opponente, con la conseguenza che, ove l’attivo realizzabile risulti insufficiente persino a coprire le prededuzioni, l’eventuale ammissione del credito impugnato si traduca in attività priva di utilità pratica.
Ne consegue che il collegio, in sede di decisione, ben potrebbe – e anzi dovrebbe – valorizzare le risultanze dell’intervento del curatore quale presupposto fattuale per la pronuncia di archiviazione, ove si appalesi l’inutilità sostanziale della prosecuzione del giudizio. In coerenza con il principio di economia processuale, potrebbe, allora, ritenersi che la sopravvenuta carenza di interesse, desumibile, fra l’altro, dalle dichiarazioni del curatore sull’inesistenza di concrete prospettive di soddisfacimento, possa legittimare la declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero la chiusura anticipata del procedimento.
In ogni caso, come insegna la Relazione illustrativa, l’intervento del curatore si risolve comunque in una sorta di moral suasion, posto che esso “risponde a finalità deflattive, giacché è possibile che il creditore opponente, informato in modo circostanziato e tempestivo del fatto che l’attivo della procedura non consentirà il soddisfacimento del suo credito, decida di non coltivare oltre impugnazione o che, in ogni caso, il contatto tra le parti agevoli l’individuazione del reale thema decidendum”.
In conclusione, può fondatamente sostenersi che la partecipazione del curatore ex art. 207 comma 10 del CCII, lungi dall’esaurirsi nel modulo informativo, integri un istituto di portata orientativa. La lettura sistematica della norma, in chiave coordinata con l’art. 205 del CCII e con i principi generali in materia di interesse ad agire, ben potrebbe sostenere il consolidarsi di un orientamento che, superando il dato meramente letterale, riconosca all’intervento del curatore una funzione conformativa anche del giudizio di archiviazione, in coerenza con l’esigenza di evitare la prosecuzione di giudizi privi di concreta utilità per la massa creditoria.
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