Prorogatio dubbia per il revisore unico di srl con incarico scaduto
Non è pacifica l’applicabilità della disciplina in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del contratto
Per espressa disposizione di legge, sindaci e revisori legali restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (art. 2400 comma 1 c.c., con riguardo ai sindaci, e art. 13 comma 2 del DLgs. 39/2010, con riguardo ai revisori).
In caso di scadenza dell’incarico, i sindaci entrano in regime di prorogatio, in quanto la legge prevede che la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400 comma 1 ultimo periodo c.c.). Analoga disposizione non è prevista, invece, con riguardo ai revisori legali il cui incarico sia scaduto per il decorso del termine triennale. Il DLgs. 39/2010 e il DM 261/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne costituisce l’attuazione, infatti, impongono la prorogatio nelle sole ipotesi di dimissioni del revisore e di risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale.
In considerazione di ciò, ci si può domandare se il revisore legale, in caso di scadenza dell’incarico e omessa nomina del suo successore, debba continuare o meno a operare (così come espressamente previsto per i sindaci), specie quando si tratti di revisore legale unico di una srl.
In tali società, infatti, l’art. 2477 comma 2 c.c. prevede, al ricorrere delle condizioni ivi indicate, l’obbligo di nominare l’organo di controllo “o” il revisore, formulazione che sembrerebbe consentire ai soci di scegliere, alternativamente, tra:
- l’inserimento, nella struttura della società, di un organo di controllo (monocratico o collegiale);
- l’affidamento della funzione di revisione legale dei conti ex art. 14 del DLgs. 39/2010 a un revisore esterno (persona fisica o società).
Si tratta quindi di indagare, in primo luogo, se la disciplina specificamente prevista per i sindaci (compresa quella in materia di prorogatio) possa ritenersi applicabile anche al revisore unico.
Tale eventualità pare potersi escludere in considerazione della diversità delle funzioni ricoperte, da un lato, dall’organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale e, dall’altro lato, dal revisore legale.
Infatti, mentre al primo è affidato il controllo sulla gestione e, nello specifico, sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, al revisore legale è affidata esclusivamente la funzione di controllo contabile, che si sostanzia nelle verifiche aventi ad oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, senza mai entrare nelle verifiche sul merito delle corrette scelte gestionali.
Tanto premesso, sembra possibile ritenere che il revisore legale sia assoggettato alla sola disciplina specifica riguardante l’attività di revisione e che sia conseguentemente sottratto all’applicazione delle norme dettate per l’organo di controllo.
Anche il tenore letterale dell’art. 2477 c.c. parrebbe deporre in tal senso, laddove dispone che “in caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico” – e solo in quel caso – si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.
Ne discende la necessità di fare riferimento alla disciplina specificamente dettata, per il revisore legale, dal DLgs. 39/2010 e dal DM 261/2012.
L’art. 13 comma 6 del DLgs. 39/2010 e gli artt. 6 comma 3 e 7 comma 3 del DM 261/2012, con specifico riguardo al caso delle dimissioni e della risoluzione consensuale del contratto, dispongono che le funzioni di revisione legale continuino ad essere esercitate dal medesimo revisore fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non divenga efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.
Nulla si precisa, invece, con riguardo all’ipotesi di omessa nomina di un nuovo revisore alla scadenza dell’incarico di quello precedente.
In considerazione di ciò, si tende a ritenere che il contratto di revisione cessi alla scadenza, sostenendo l’inapplicabilità della prorogatio in assenza di una specifica disposizione. Peraltro, con riferimento all’organo di revisione degli enti locali, la prorogatio nell’ipotesi di mancata nomina del nuovo revisore alla scadenza dell’incarico del precedente è stata espressamente prevista per un termine massimo di 45 giorni (ex artt. 235 comma 1 del DLgs. 267/2000 e 3 comma 1 del DL 293/94 convertito).
Parte della dottrina, tuttavia, attribuisce rilievo al principio di continuità che caratterizzerebbe l’attività di revisione – e che sarebbe altresì confermato dalle regole relative ai rapporti tra il revisore uscente e il nuovo revisore, tra cui gli obblighi di informazione e di collaborazione (art. 9-bis del DLgs. 39/2010) – sostenendo così l’applicazione analogica della prorogatio prevista dal DLgs. 39/2010 per i casi di dimissioni e risoluzione consensuale del contratto di revisione anche alla diversa ipotesi di cessazione del revisore per scadenza del relativo incarico.
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