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FISCO

Se si sbaglia la competenza fiscale, gli interessi da rimborso decorrono dal versamento

La Cassazione ha confermato che gli interessi hanno natura risarcitoria

/ Dario AUGELLO

Sabato, 23 maggio 2026

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Con la pronuncia n. 15643 depositata il 21 maggio 2026 la Cassazione ha confermato che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate previsti dall’art. 44 del DPR 602/73 hanno funzione remuneratoria e non moratoria, pertanto essi decorrono dal versamento delle imposte e fino alla data dell’ordinativo di pagamento, non rilevando il momento in cui è presentata la domanda di rimborso.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia riprendeva a tassazione costi dedotti in violazione dei criteri di competenza fiscale.
Il relativo giudizio si concludeva con la definizione agevolata della lite da parte del contribuente (art. 6 del DL 193/2016).

A seguire il contribuente, ritenendo altrimenti violato il divieto di doppia imposizione, presentava istanza di rimborso e, una volta completato il pagamento di quanto dovuto per effetto del condono, presentava ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Agenzia, al fine di ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate nell’anno in cui dovevano essere dedotti i costi contestati.
Senonché, in corso di causa, l’Agenzia delle Entrate riconosceva il rimborso dell’imposta e dunque la lite proseguiva solo in merito alla debenza degli interessi: mentre il contribuente pretendeva di far decorrere gli interessi dalla data del versamento, il Fisco opponeva che gli stessi decorressero dal giorno in cui era divenuta definitiva la sentenza relativa all’avviso di accertamento.

La Cassazione, riformando la sentenza d’appello favorevole alla parte pubblica, ha quindi accolto la domanda del contribuente, riconoscendo che gli interessi ex art. 44 del DPR 602/73 hanno natura compensativa (o remuneratoria) e non sanzionatoria e pertanto, per la relativa decorrenza, è irrilevante la data in cui è presentata la domanda di restituzione.
Logicamente, ai fini del computo degli interessi ex art. 44 non rileva neanche il momento in cui sorge il diritto al rimborso e, dunque, se si versi in un caso di indebito originario o sopravvenuto; in effetti, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’indebito si era originato per effetto dell’avviso di accertamento con cui il Fisco aveva recuperato i costi dedotti dal contribuente in violazione dei criteri di competenza e, stante il contenzioso, la domanda di rimborso non poteva che essere presentata dopo che fosse divenuta definitiva una sentenza sfavorevole al contribuente (o una pronuncia di estinzione della lite per intervenuta definizione).

Non conta la sentenza di estinzione del giudizio

Secondo la Cassazione, dunque, gli interessi per ritardato rimborso ex art. 44 decorrono sempre dalla data di versamento, a prescindere dal momento in cui sorge il diritto al rimborso o è presentata la domanda.

Tuttavia le statuizioni della Suprema Corte non possono essere estese a ogni tipologia di rimborso, in particolare non sembrano potersi applicare agli interessi previsti dall’art. 38-bis del DPR 633/1972 in materia di IVA.
Detta norma, infatti, per come formulata, non consentirebbe, secondo costante giurisprudenza di legittimità, di qualificare gli interessi relativi ai rimborsi da dichiarazione IVA come interessi remuneratori (da ultimo Cass. n. 9061/2024).
Al contrario, essi avrebbero natura di interessi moratori.

In particolare, secondo la Cassazione, sarebbe determinante, per la qualificazione come interessi moratori, la circostanza che la relativa debenza è sospesa in caso di ritardo del contribuente nella consegna dei documenti richiesti dall’Agenzia ai fini del rimborso (art. 38-bis comma 1 secondo periodo): ciò indicherebbe, secondo la Cassazione, che rileva, ai fini della debenza di questi interessi, l’eventuale colpa dell’Agenzia, da escludersi in caso di ritardo del contribuente nella consegna dei documenti.
Ciò spiega perché la stessa Cassazione, a più riprese, abbia confermato che, in caso di intervenuta sospensione del rimborso IVA, anche per effetto di un fermo amministrativo (RD 2440/1923), gli interessi non decorrano per il periodo di sospensione, salvo che la sospensione sia giudicata illegittima (Cass. n. 16663/2023).

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