Verbali di aggiudicazione di beni costituenti corpo di reato senza esenzione dal registro
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 141 pubblicata ieri, ha affermato che i verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpi di reato, effettuata, ai sensi dell’art. 151 comma 1 del DPR 115/2002, a un prezzo pari o inferiore a 1.033 euro, non godono dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’art. 46 della L. 374/91, ma restano assoggettati alla tassazione ordinaria prevista del DPR 131/86, in base alla tipologia del bene oggetto di aggiudicazione. La soluzione scelta dall’Agenzia si fonda sul rilievo che l’art. 46 della L. 374/91 riferisce l’esenzione alle “cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccesso la somma di euro 1.033,00”, nonché “agli atti e i provvedimenti ad esse relativi”, i quali sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato.
Tanto premesso, per l’Amministrazione finanziaria, i suddetti verbali di aggiudicazione non possono essere ricondotti:
- né al concetto di “cause”, le quali vanno intese quali procedimenti pendenti davanti a un giudice, a prescindere dall’ufficio giudiziario competente (cfr. circolare n. 30/2022);
- né a quello di “attività conciliativa in sede non contenziosa”, perché l’aggiudicazione del bene avviene attraverso vendite all’asta e non nell’ambito di procedure di risoluzione giudiziale delle controversie.
Neppure è possibile invocare, a supporto dell’applicabilità dell’esenzione, il richiamo ex art. 46 della L. 374/91 agli “atti e i provvedimenti” relativi alle cause e alle attività conciliative non contenziose, posto che i verbali di aggiudicazione hanno natura autonoma rispetto al provvedimento giudiziale, trattandosi di atti attributivi di diritti patrimoniali in capo all’aggiudicatario, non scaturenti dalla pronuncia penale.
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