Se l’atto non autorizzato non pregiudica i creditori il concordato è salvo
È esclusa la revoca automatica e l’imprenditore deve dimostrare la rispondenza dell’atto alle esigenze di realizzabilità del piano concordatario
In tema di concordato preventivo, i pagamenti eseguiti dall’imprenditore ammesso alla procedura ovvero gli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 167 del RD 267/42, compiuti in difetto di autorizzazione del giudice delegato, comportano, ai sensi dell’art. 173 comma 3 del RD 267/42, la revoca dell’ammissione alla procedura, salvo che l’imprenditore ammesso al concordato dimostri, nel giudizio di revoca, che tali atti (sebbene non autorizzati giudizialmente) non siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori, essendo ispirati, al contrario, al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, ovvero non siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi, non pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta concordataria.
È questo ...
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