Legittimo il trasferimento del dipendente da clausola di gradimento
Tra le ipotesi di incompatibilità ambientale rientra anche quella in cui il lavoratore, addetto ad un appalto, non sia gradito al committente
Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore può essere soggetto al mutamento della propria sede di lavoro, in base al potere direttivo che l’art. 2086 c.c. conferisce al datore di lavoro nel rispetto, tuttavia, dei limiti previsti dalla legge e derivanti dalla contrattazione collettiva.
La disciplina del trasferimento è contenuta nell’art. 2103 c.c. che stabilisce come il lavoratore non possa essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Le ragioni poste alla base del provvedimento devono essere effettive, esistenti al momento del trasferimento ed avere carattere oggettivo: ossia non sono ammessi trasferimenti “punitivi” o determinati da mere valutazioni soggettive.
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